La mancata notifica da parte dell’INPS della diffida ad adempiere ad alcuno dei soci di società di persone non paralizza l’azione penale per l’omesso versamento dei contributi previdenziali nei confronti del socio che l’ha ricevuta.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 4413.2020, depositata il 03 febbraio 2020, segnalata all’Ufficio del Massimario per l’annotazione del principio di diritto riferito al presupposto della soggettiva punibilità nel delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, previsto e punito dall’art. 2, co. 1 bis L. n. 638 del 1983.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato relativo al segmento dell’imputazione che contestava al giudicabile l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da marzo 2008 a settembre 2011.
Veniva invece confermata la condanna inflitta dal Tribunale di Cassino che aveva riconosciuto la responsabilità penale del legale rappresentante della società in nome collettivo per la medesima condotta riferita al periodo successivo non interessata dalla causa di estinzione del reato.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, sostenendo che la diffida ad adempiere prevista dalla norma dovesse essere notificata a tutti i soci della società in nome collettivo considerato che l’art. 2266 cod. civ. prevede che nelle società di persone l’amministrazione è riservata a tutti i soci e che, pertanto, ciascuno dovesse necessariamente ricevere la notifica della diffida intimata dall’ente previdenziale.
I Giudici di legittimità, nel ritenere inammissibile il suddetto motivo di doglianza, chiariscono la natura della diffida, configurandola come causa personale di esclusione della punibilità (quando omessa) anziché come condizione di procedibilità, ritenendo, per l’effetto, il mancato invio della diffida ad adempiere a tutti i soci irrilevante ai fini del corretto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’amministratore che l’aveva ritualmente ricevuta.
Di seguito si riporta il principio di diritto riportato nella parte motiva della sentenza in commento: <Con riferimento al reato di cui all’art. 2 comma 1 bis, l n. 638 del 1983, nel caso di società di persone, nella quale l’amministrazione, in assenza di patto contrario, è riservata indistintamente a tutti i soci, l’omessa notifica della diffida ad adempiere a taluni dei soci non paralizza l’esercizio dell’azione penale nei confronti degli altri, cui detta notifica è avvenuta, in quanto essa è delineata come causa di non punibilità e non come condizione di procedibilità>.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA