Per la Cassazione la disciplina introdotta dal d.lgs.14/2019 e non ancora in vigore non comporta alcun effetto abrogativo della norme incriminatrici previste nella legge fallimentare.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 4772.2020, depositata il 4 febbraio 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, chiarisce i rapporti esistenti tra le fattispecie incriminatrici di cui alla Legge Fallimentare attualmente vigente e le modifiche introdotte dalla legge extrapenale (d.lgs. 14/2019) che entreranno in vigore il 15 agosto 2020, escludendo la tesi della intervenuta depenalizzazione.

Nel caso di specie, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicava la pena concordata tra le parti per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 cod. pen., 223 comma 2 n. 1 e 219 R.D. n. 267 del 1942, contestati all’imputato per aver indicato nei bilanci di esercizio della società dichiarata fallita fatti non corrispondenti al vero, occultando perdite tali da annullare il patrimonio netto, con conseguente causazione del dissesto della società medesima.

La difesa del prevenuto impugnava la sentenza resa ex artt. 444 c.p.p. adducendo quale motivo di doglianza l’intervenuta abolitio criminis della legge fallimentare in seguito all’entrata in vigore degli artt. 389, 390 D.lgs. 14/2019, il cd. “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisano innanzi tutto che la data di entrata in vigore delle nuove norme di cui sopra (diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 14.02.2019) nel caso di specie sarebbe successiva alla data della sentenza di patteggiamento del Tribunale capitolino di tal che, anche sul piano cronologico della stratificazione normativa, nessuna incidenza potrebbe avere la nuova disciplina nel caso di specie.

Il Collegio del diritto opera poi un confronto tra la fattispecie incriminatrice di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223 R.D. 267/1942 e la fattispecie di cui al Codice del 2019, escludendo l’ipotesi ventilata della abolitio criminis affermando il principio di diritto secondo il quale la nuova normativa si pone in rapporto di perfetta continuità con la Legge fallimentare, avuto riguardo sia al precetto penale, sia al profilo punitivo, al netto della causa di non punibilità e delle nuove attenuanti estranee alla fattispecie scrutinata.

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