Il certificato attestante falsa diagnosi redatto dal medico della ASL è atto pubblico fidefacente punibile ex art. 479 cod. pen.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 45146.2019, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto delinea i caratteri dell’atto pubblico fidefacente rinvenibili nel certificato redatto dal medico della struttura pubblica.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Lecce conferma la sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all’esito del giudizio abbreviato, che condannava l’imputato, appartenente alla Polizia Penitenziaria, in concorso il medico della ASL in servizio presso la Casa circondariale, per il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver formato certificati medici attestanti false patologie, da utilizzare per giustificare le assenze dal lavoro del primo.

Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale, la difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione, adducendo, per quel che qui maggiormente interessa, violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che nel caso in esame la certificazione attestante il falso redatta dal medico fosse sussumibile, piuttosto, nella meno grave fattispecie di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ex art. 480 cod. pen.

I Giudici di legittimità, nel ritenere inammissibile il motivo di ricorso di cui sopra, qualificano l’atto pubblico fidefacente, quale elemento costitutivo della fattispecie ex art. 479 cod. pen., come l’atto formato da un pubblico ufficiale autorizzato a certificare, a garanzia della pubblica fede, fatti da lui stesso compiuti ovvero avvenuti in sua presenza.

Aderendo a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi che la falsa diagnosi attestata nel certificato, destinata ad essere utilizzata dal coimputato per giustificare le assenze dal lavoro, rientri a tutti gli effetti nella sfera applicativa del delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 479 cod. pen..

Si riporta il seguente passaggio tratto dalla pronuncia della Suprema Corte:

< […] Integra il delitto do falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ., è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica >.

Giurisprudenza di riferimento

Cassazione penale sez. VI, 01/12/2010, n.12401

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2008, n.41394

La diagnosi d’ingresso che riporta falsamente patologia diversa (ascesso mammario) per consentire che il costo dell’intervento chirurgico (operazione di plastica al seno) venga sostenuto dal S.s.n., concorre alla redazione di documenti falsi. Pertanto, la falsa attestazione in cartella clinica delle motivazioni alla base del ricovero determina la condanna del medico chirurgo per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, di cui all’art. 479 c.p.

Cassazione penale sez. V, 09/03/2005, n.12827

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora ASL), in quanto il medico convenzionato – concorrendo a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi – è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi – essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate – hanno la natura di atti pubblici.

By Claudio Ramelli@RIPRODUZIONE RISERVATA