Incidenti sul lavoro e responsabilità penale: permane la posizione di garanzia in capo al committente in caso di sua ingerenza e partecipazione attiva alla esecuzione dei lavori appaltati.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 5113.2020, depositata il 07 febbraio 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si esprime in merito alla concorrente responsabilità penale del committente connessa al decesso di un lavoratore dovuto ad un infortunio sul lavoro.
La sentenza è di interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia della sicurezza sul lavoro anche per gli altri profili giuridici affrontati dalla Suprema Corte, segnatamente quello della validità o meno della contestazione penale rispetto al modificato quadro normativo tra il momento di consumazione del fatto e la decisione del Giudice e quello spesso ricorrente in analoghi processi della censurata condotta abnorme del lavoratore quale causa di interruzione del nesso di causalità, ritenuta non sussistente nel caso di specie.
L’incidente sul lavoro, l’imputazione ed il doppio grado di merito
Nel caso di specie il lavoratore rimaneva carbonizzato in seguito allo scoppio di un incendio all’interno del doppio fondo della nave in costruzione, determinato dalla presenza di ossigeno e scintille causate alla smerigliatrice usata per eliminare le vernici.
Al datore di lavoro (appaltatore) ed ai committenti veniva contestato dalla Procura veneziana a titolo di cooperazione il reato di omicidio colposo aggravato dalla colpa specifica consistita nella violazione delle disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (segnatamente artt. 9, 20, 21 d.P.R. 303 del 1956, artt. 250, 387 d.P.R. 547 del 1955, art. 7 d.lgs. 626 del1994), per non aver valutato i rischi dell’attività e l’adeguatezza delle forniture messe a disposizione dei lavoratori, che avrebbero dovuto includere anche un impianto di ventilazione.
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta dal locale Tribunale ai giudicabili, confermando i capi della sentenza afferenti la penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto.
Il giudizio di cassazione ed i principi di diritto.
Contro la sentenza della Corte distrettuale gli imputati interponevano ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di doglianza per il cui apprezzamento si rimanda alla lettura della sentenza in commento.
La Cassazione rigetta il ricorso dando continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di ingerenza del committente nei lavori condotti da altre imprese (in questo caso dagli appaltatori), la stipulazione di contratti d’appalto non vale a sollevare i primi da eventuali responsabilità, continuando a gravare su di loro l’obbligo di controllare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Nel caso di specie, si riconosce la responsabilità in capo al legale rappresentante della società committente che non aveva fornito agli appaltatori gli strumenti di areazione dei locali e di rifornimento di ossigeno.
Sulla denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna, la Cassazione chiarisce che tale principio non risulta violato quando il giudice, senza mutare l’enunciazione della materiale condotta colposa omissiva del datore di lavoro – come risultante dall’imputazione –si limiti ad individuare altre fonti normative che impongano al titolare della posizione di garanzia la condotta doverosa.
Di seguito si riportano i seguenti passaggi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
(i) La (co)responsabilità del committente:
“Ad ogni modo, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha evidenziato un’ingerenza della committente nei lavori delle imprese operanti sull’imbarcazione (v. p. 18, “l’impresa committente continuava, tramite i propri capi-cantiere, a dirigere le lavorazioni eseguite dalle altre ditte”) ed ha, quindi, applicato l’orientamento consolidato, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011 ud.- dep.16/04/2012, Rv. 253295 – 01)”.
(ii) La correzione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza:
“……In tema di incidenti sul lavoro, qualora l’evento, del quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all’omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell’imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l’imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell’obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, intesa come accadimento storico che si inquadra nell’ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 47365 del 10/11/2005 ud. – dep. 30/12/2005, Rv. 233182 – 01; più recentemente Sez.4,n. 4622 del 15/12/2017 ud. – dep. 31/01/2018, Rv. 271948 – 01).
Si tratta appunto di ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la condotta omissiva contestata è rimasta invariata, essendosi i giudici di merito limitati ad individuare ulteriori norme violate, atteso che l’inosservanza degli artt. 250 del d.P.R. n. 547 del 1955, ai sensi del quale è altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati, e 9 del d.P.R. n. 303 del 1956, ai sensi del quale nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione, corrispondono alla condotta contestata alla lett. D, E e 3(non aver provveduto a far adottare a [Omissis] idonei sistemi di aereazione e ventilazione nell’esecuzione delle operazioni svolte nel doppio fondo della nave).
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Quadro giurisprudenziale di riferimento.
Cassazione penale sez. IV, 07/12/2011, n.14407
In tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere.
Cassazione penale sez. IV, 15/12/2017, n.4622
In tema di colpa per omissione, non si ha violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell’omissione del comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte della posizione di garanzia che non abbia comunque inciso in concreto sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte – in presenza di contestazione del reato di lesioni colpose, a titolo di colpa generica e specifica per violazione delle norme in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, a carico del legale rappresentante di una società locatrice di un immobile, per avere omesso di dotare una porta scorrevole dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai binari di scorrimento – ha ritenuto immune da censure la diversa qualificazione giuridica operata nella sentenza d’appello che, in accoglimento della tesi difensiva che aveva contestato la sussumibilità del fatto nel rapporto di lavoro anziché in quello di locazione, aveva fondato la responsabilità sugli obblighi di manutenzione e riparazione della cosa locata gravanti sul locatore ai sensi degli artt. 1575-1577 cod. civ., e sulle disposizioni di cui agli art. 1577-1580 cod. civ. che prevedono la responsabilità per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore).
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