Il prolungamento della guarigione causato dalla condotta omissiva dei sanitari rientra nel concetto di malattia sanzionabile in sede penale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.5315.2020, depositata il 10 febbraio 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione con la quale il Collegio del diritto, nell’esprimersi in merito ad un caso di colpa medica, ripercorre l’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale del concetto giuridico di malattia per giungere alla conclusione che il colposo prolungamento del processo di guarigione integra l’evento antigiuridico sanzionato dal codice penale (oltre che fonte di responsabilità civile).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Messina, riformando la sentenza emessa dal locale Tribunale, aveva assolto con formula piena i sanitari tratti a giudizio, nella qualità di medici del Reparto di Ortopedia e di radiologia dell’ospedale, ai quali era contestato il reato di lesioni personali colpose, per aver diagnosticato al paziente, reduce da una caduta a terra da motociclo, una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1 ed al contempo di avere omesso di eseguire gli accertamenti volti ad assicurare la guarigione del paziente, con conseguente aggravamento delle sue condizioni di salute.

Vi è da aggiungere che secondo i giudici di secondo grado si imponeva l’esito assolutorio considerato che la condotta posta in essere dai giudicabili, pur configurandosi come antidoversosa, non si collegava causalmente all’evento antigiuridico, il quale si sarebbe verificato anche se i medici avessero predisposto gli opportuni accertamenti.

Contro la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione la parte civile, adducendo vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato il prolungamento della guarigione scaturente dallo condotta omessa estraneo al perimetro punitivo tracciato dal combinato disposto degli artt. 582 e 590 cod. pen.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando per l’effetto, agli effetti civili, la sentenza impugnata  rinviando al giudice civile competente  per il grado la celebrazione di un nuovo giudizio.

Sul punto di diritto, di estremo interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia, si ripotano di seguito  i più significativi  passaggi estratti della parte motiva della sentenza in commento:

< La particolarità del caso in esame sta nel fatto che, a fronte di una non più contestata condotta colposa, per imperizia e negligenza, tenuta dai tre sanitari, ciascuno in relazione alla propria sfera di intervento radiologico o clinico, non si è prodotto un aggravamento della perturbazione funzionale causata dalle lesioni derivate dalla caduta. Come bene spiega la Corte territoriale -riprendendo la perizia collegiale disposta in grado di appello – i lievi esiti algo disfunzionali ascrivibili alla frattura lombare L1’ derivata dall’evento traumatico sono ‘indipendenti dall’inadeguato trattamento’. Ora, l’inadeguato trattamento in questo caso coincide con il ritardo nella diagnosi e nel trattamento, poi effettivamente posto in essere dai medici intervenuti in un secondo momento, a distanza di trenta giorni dalle dimissioni della persona offesa dal nosocomio ove era stata affidata alle cure degli imputati.

Ciò che occorre, quindi, stabilire è se possa considerarsi ‘malattia’, nel senso appena precisato, non l’aggravamento della lesione, ma il prolungamento del tempo necessario per la sua riduzione o per la sua definitiva stabilizzazione, posto che detto ritardo non incide sulla perturbazione funzionale di tipo dinamico.

La risposta deve essere positiva.

La malattia, infatti, nella sua nozione penalistica, non è il post factum della lesione, ma ne costituisce il nucleo intrinseco. L’utilizzo del verbo ‘deriva’, nel testo della norma cardine di cui all’art. 582 cod. pen. (Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale ‘deriva’ una malattia è punito…), non indica un rapporto di conseguenzialità, ma cristallizza il concetto penalistico di malattia come connotato della nozione penalistica di lesione personale.

Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute. >

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Quadro Giurisprudenziale di riferimento sul concetto di malattia rilevante in sede penale.  

Cassazione penale sez. IV, 19/04/2016, n.22156

La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art.582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che anzi possono anche mancare, ma quelle alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell’organismo, da non confondere con i postumi che di per sé non costituiscono malattia ma ne sono una conseguenza spesso integrante le aggravanti.

Cassazione penale sez. IV, 24/11/2015, n.4339

Perché si configuri stato di malattia, è necessario che si verifichi una perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia (nella specie, è stata ravvisata “malattia” in caso di congiuntivite bilaterale e di dermatite da contatto, trattandosi di perturbazioni funzionali che investono organi di primario rilievo funzionale).

Cassazione penale sez. IV, 28/10/2004, (ud. 28/10/2004, dep. 02/02/2005), n.3448

I giudici di secondo grado hanno correttamente qualificato come lesione determinante una malattia nel corpo, ai sensi dell’art. 582 C. P., il processo infiammatorio delle mammelle subito dalla paziente durato nel tempo anche con presenza di anomala temperatura corporea, con la conseguente necessità di rimozione delle protesi applicate: come è noto il concetto clinico di malattia richiede, così come verificatosi nel caso di specie, un processo patologico che determini un’apprezzata menomazione funzionale dell’organismo.

By Claudio Ramelli@RIPRODUZIONE RISERVATA