Omesso versamento Iva e consolidato fiscale: il legale rappresentante della capofila consolidante risponde penalmente dell’imposta indiretta prodotta dalle società facenti parte del gruppo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 5513.2020, depositata il 12 febbraio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si è pronunciato sulla fattispecie prevista e punita dall’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 contestata all’amministratore della società capogruppo in ragione dello specifico regime fiscale in essere tra la società di capitali consolidante, in quanto tale tenuta al pagamento delle imposte e le consolidate a tutti gli effetti soggetti giuridici e fiscali dotati di propria autonomia che operando sul mercato avevano generato l’imposta indiretta dovuta all’Erario il cui mancato versamento superiore alla soglia di punibilità aveva dato origine alla  indagine fiscale ed al processo penale.

Nei gradi di merito la Corte territoriale di Firenze confermava la condanna inflitta all’imputato dal locale Tribunale  per il reato aa  lui ascritto.

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo l’insussistenza del reato, difettando la condotta materiale e la componente psicologica in capo al giudicabile al quale non poteva essere ascritta la condotta antigiuridica punita dalla norma.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e dopo aver ricostruito i principi fiscali che informano la contabilità propria del consolidato fiscale sul punto della responsabilità penale statuisce quanto di seguito riportato, estratto dal compendio motivazionale estratto dalla sentenza in commento:

I rilievi in ordine al mancato versamento delle somme dovute dalle controllate non consentono, poi, di escludere la responsabilità della controllante e, per essa, dei ricorrente, sia in considerazione della genericità della relativa deduzione difensiva, non essendo stato specificato alcunché riguardo ai rapporti con le controllate e alle somme da ciascuna di esse dovute e alle ragioni dei mancati versamenti; sia per la mancata dimostrazione della attivazione della controllante per ottenere il versamento da parte delle controllate delle somme dalle stesse dovute a tale titolo, tenendo conto dei poteri di controllo spettanti alla società controllante, posto che, come evidenziato, ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un’altra società di capitali di azioni che permettono l’ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%, con la conseguenza che l’indisponibilità delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell’imposta non è riconducibile a fattori estranei alla sfera di dominio della controllante o da questa non governabili (stante la necessaria esistenza di un potere di controllo derivante dalla partecipazione societaria), con la conseguente imputabilità alla stessa della indisponibilità delle risorse necessarie per provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA