Dichiarazione fraudolenta: l’amministratore di diritto risponde del reato anche se estraneo alla gestione commerciale della società.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 220.2020 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale, il Collegio del diritto, scrutinando una ipotesi  di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, si è presa carico di dare continuità al principio di diritto secondo il quale l’amministratore di diritto che sottoscrive la dichiarazione fiscale è chiamato a rispondere –  a titolo di dolo eventuale –  del reato previsto e punito dall’art. 2 d.lgs. 74.2000.

Il principio applicato nel caso di specie è un corollario dell’articolo 2639 cod. civ., norma secondo la quale all’amministratore di fatto di una società sono ascrivibili tutti i doveri e gli obblighi giuridici cui è soggetto normalmente anche l’amministratore di diritto.

L’imputazione ed i gradi di merito.

La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia  in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perchè, quale legale rappresentante della [omissis] srl, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi fittizi per un ammontare imponibile di € 85.527,83 ed Iva per € 17.305,57.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo plurimi motivi di ricorso contestando l’insussistenza del fatto materiale e la componente psicologica del reato considerato il ruolo di mera “testa di legno” del giudicabile, estraneo alla gestione commerciale e patrimoniale dell’impresa collettiva.

La Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato non senza considerare incidentalmente  fondato  il motivo di doglianza che censurava la sentenza di appello che non aveva  applicato la circostanza attenuante ad effetto speciale  applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, poi abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011.

Per quanto di interesse per il presente commento di seguito si riportano i passaggi  estratti dal compendio motivazionale dalla sentenza in commento afferenti il tema della responsabilità dell’amministratore di diritto nei reati tributari:

Deve osservarsi che è pacifica la responsabilità penale dell’amministratore di diritto, quale autore materiale della sottoscrizione della dichiarazione fiscale.

La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all’atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv.256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del 02/12/2015, Mondino, n.m.).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia” e di non aver scientemente accettato detta situazione.

La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un’attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 – 01; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999 Piazza, Rv. 212734)”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità penale dell’amministratore di diritto in presenza di una gestione occulta dell’impresa (c.d. prestanome).

 

Cassazione penale sez. fer., 09/08/2018, n.42897

In tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

 

Cassazione penale sez. III, 05/12/2013, n.7770

Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali l’amministratore di una società mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l’accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell’ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

 

Cassazione penale sez. III, 19/11/2013, n.47110

L’equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti è stata affermata sia nella materia civile che in quella penale e tributaria; vero soggetto qualificato non è il soggetto prestanome ma colui che effettivamente gestisce la società, tuttavia, al prestanome può essere imputata una corresponsabilità in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c. (nella specie, relativa alla dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti., era emerso che l’amministrazione di diritto della società, seppur con ruolo di mero prestanome, era venuto col passar del tempo a conoscenza di aspetti di dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell’amministratore di fatto e, solo a seguito dell’audizione da parte dei militari della Guardia di finanza che avevano eseguito l’ispezione alla società, aveva ritenuto di dimettersi; non risultava dunque che egli fosse completamente privo di poteri di ingerenza o della capacità di disporre di documentazione).

Cassazione penale sez. III, 19/09/2013, n.14432

Il tema della responsabilità penale dell’amministratore di diritto di una società (colui, cioè, che riveste la carica formale con correlata rappresentanza legale esterna) per fatti commessi da terzi che amministrino la società in via di fatto, l’amministratore di diritto continua a rispondere di eventuali reati omissivi (ferma restando l’eventualità di una ipotesi di condotta concorsuale del terzo), in stretta correlazione con gli obblighi propri gravanti sull’amministratore di diritto: obblighi di vigilanza che gli impongono di controllare di continuo l’andamento della gestione ed intervenire per evitare che tali condotte illecite possano essere poste in essere.

Cassazione penale sez. III, 06/04/2006, n.22919

L’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità dell’amministratore per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA