Probabilità frequentista: la responsabilità penale del sanitario per colpa omissiva può essere affermata anche su criterio probabilistico medio basso se il giudizio prognostico è corroborato dall’intero impianto probatorio.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 5543.2020, depositata il 12.02.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando una fattispecie di colpa medica per la quale con le sentenze di primo e secondo grado era stata dichiarata la penale responsabilità dei sanitari tratti a giudizio, ripercorre i principi cardine in tema di nesso di causalità tra la condotta omessa e l’exitus infausto, indagando i principi della prova scientifica dei quali il giudice di merito deve fare applicazione nella elaborazione del giudizio ipotetico “contro i fatti” e della connessione probatoria con le altre risultanze processuali.

La sentenza è di particolare interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia risarcitoria derivanti da danno alla salute, anche nella parte del costrutto motivazionale che affronta i rapporti tra giudicato penale e giudizio civile con riferimento alla quantificazione del danno alla vittima (primaria o secondarie).

Il caso clinico e l’imputazione elevata nei confronti dei sanitari.

Nel caso di specie, si è trattato del decesso di un paziente ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Piombino per insufficienza respiratoria in ragione di emitorace bilaterale traumatico prodottosi in conseguenza di politrauma da precipitazione.

Ai medici imputati era contestato il reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen., per non aver adeguatamente valutato gli esiti della TAC, che evidenziavano raccolte di liquido ematico nelle cavità pleuriche e di non aver conseguentemente eseguito drenaggio toracico, omissione che nel capo di imputazione veniva posta in rapporto eziologico con il decesso del paziente.

I gradi di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna dei medici in servizio presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Piombino per il reato di omicidio colposo.

In particolare i Giudici di secondo grado nel rigettare le censure articolate con l’appello, condividevano il ragionamento espresso dal Giudice distrettuale, che disattendeva la tesi difensiva relativa all’incidenza causale di fattori alternativi nella catena causale che ha portato al decesso del paziente.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati, adducendo, per quel che qui maggiormente interessa, vizio di legge e di motivazione in riferimento all’art. 40 cpv. cod. pen. censurando l’iter logico – giuridico  del giudizio controfattuale.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: di seguito si riportano per estratto i passaggi della sentenza

di interesse per il commento alla sentenza:

<Quanto ai principi probabilistici utilizzati dal giudice di appello per riconoscere la relazione causale tra l’omesso trattamento del sanitario e l’evento mortale, la Corte ha chiarito che la causalità omissiva è ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista, nulla escludendo che “anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio… circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento”.

Distinguendo la mera probabilità statistica dalla probabilità logica, le Sezioni Unite hanno dunque posto l’accento, con valutazioni che il collegio condivide, sul raggiungimento da parte dell’autorità chiamata a giudicare gli episodi che per si riconnettono alla causalità omissiva, di un risultato di “certezza processuale” che, “all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva”>.

<Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali appare del tutto adeguato, esente da vizi logici e resistente alle censure della parte ricorrente il ragionamento del giudice di appello, che ha affermato, sulla base dei dedotti principi (ricavati dalla pronuncia a S.U. Franzese e dalla giurisprudenza successiva della S.C.), la ricorrenza della relazione causale nella ipotesi in questione non solo in ragione delle rilevanti probabilità di salvezza riconosciute dal consulente del pubblico ministero qualora fosse stato praticato il drenaggio toracico, ma anche in considerazione della misura e della quantità di raccolta ematica riscontrata nelle pleure del paziente, soprattutto sul lato sinistro con formazione di emitorace e sul lato destro con pneumatorace in aggravamento>.

<Sotto questo profilo il giudice di appello ha sottoposto a verifica il proprio ragionamento controfattuale non solo escludendo la ricorrenza di fattori patologici alternativi di rilievo assorbente, ma valutando la relazione causale tra le condizioni del paziente, come rappresentate negli accertamenti laboristici al momento dell’ingresso e sottoposti altresì ad esame e a consulto clinico da parte dei titolari della posizione di garanzia, in termini di alto grado di credibilità razionale>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA