Configura il reato di cessione di materiale pedopornografico l’invio tramite whatsapp a terze persone di selfie pornografici di minorenni anche se l’immagine non è stata realizzata da chi la diffonde.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 5522.2020, depositata il 12 febbraio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di cessione di materiale pedopornografico, fa il punto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine alla qualificazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art.600 ter, comma 4, cod. pen, ed ai rapporti con quella di cui al comma 1 della medesima norma penale, anche in considerazione degli interventi normativi che nel corso degli anni – dal 1998 ad oggi – hanno modificato la norma incriminatrice  in oggetto.

Il caso giudiziario ed il doppio grado di merito

Il processo penale trae origine dall’invio tramite whatsapp da parte di uno studente di selfie pornografici raffiguranti una minorenne, rinvenuti sul telefono di questa, fotografati con il proprio cellulare ed inviati ad un amico – il quale, a sua volta, in un secondo momento, aveva poi diffuso le foto su un gruppo whatsapp.

L’imputazione formulata a carico del primo soggetto era quindi quella di cessione di materiale pedopornografico ex art. 600 ter cod. pen. e di appropriazione indebita.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno assolveva il giudicabile, non ritenendo configurabile reato contestato, presupponendo questo l’alterità tra il produttore del materiale pedopornografico ed il minore ritratto (laddove nel caso di specie si trattava di selfie, dunque di foto autoprodotte dalla minorenne raffigurata) non ricorrente nel caso di specie.

La predetta sentenza veniva riformata dalla Corte territoriale di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero.

I Giudici di secondo grado contrariamente al primo Giudice ritenevano il giudicabile responsabile del reato  previsto e punito dall’art. 600 ter comma 4 cod. pen., (ipotesi meno afflittiva di quella originariamente contestata) che punisce  la condotta  del soggetto che divulga le fotografie a gruppi di persone o pubblicate sui social network (reato punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da € 1549 a € 5.164)  argomentando che ai fini dell’integrazione del delitto, rilevasse non già il primo momento dell’autoscatto, bensì il secondo momento dello scatto compiuto dall’imputato che aveva fotografato il telefono della persona offesa, con successiva diffusione dello stesso mediante la messaggistica di gruppo.

Il ricorso per cassazione e il principio di diritto

Contro la pronuncia resa dalla Corte territoriale interpone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato che, sostanzialmente, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il reato ascritto al proprio assistito, in assenza dell’elemento costitutivo della produzione del materiale pedopornografico da parte del soggetto attivo del reato che si era limitato a propalarlo.

La Suprema Corte Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita confermandola per quanto riguarda il delitto contro la persona.

I Giudici di legittimità, nell’esprimersi sul motivo di ricorso, ripercorrono l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la fattispecie di cui all’art. 600 ter comma 4 cod. pen., dal 1998 ad oggi, per la cui disamina si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

Si segnalano i seguenti passaggi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia resa dalla Suprema Corte, ove il Collegio rende esplicite le ragioni utili per le quali ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento giurisprudenziale:

<Mentre va ribadito il principio di diritto [… ]della necessaria alterità tra l’agente autore di una delle varie condotte del primo comma ed il minore […], non è possibile spingere oltre tale interpretazione ritenendo che tutta la norma sia informata alla nozione di materiale pornografico del primo comma inteso nella sua interezza>.

<Ne consegue che il secondo, terzo e quarto comma, nel riferirsi al materiale pornografico di cui al primo comma, non richiamano l’intera condotta delittuosa del primo comma, ma si riferiscono all’oggetto materiale del reato, evocando l’elemento sul quale incide la condotta criminosa e che forma la materia su cui cade l’attività fisica del reo: il materiale pedopornografico prodotto e non il reato di produzione del materiale pedopornografico>.

<Per la configurabilità del delitto di cui all’art- 600 ter, quarto comma, cod. pen., relativo all’offerta o cessione ad altri di materiale pedopornografico ossia di materiale raffigurante la pornografia minorile secondo la nozione data dal settimo comma dell’art. 600 ter cod. pen., è necessario e sufficiente che oggetto dell’offerta o della cessione sia il materiale pedopornografico realizzato o prodotto, e non il reato di produzione pornografica>.

La norma incriminatrice (con evidenza della fattispecie ritenuta in sentenza).

Art. 600 ter – Pornografia minorile.

  1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600-septies600-septies.1600-septies.2602-ter].

  1. 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
  2. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600-septies600-septies.1600-septies.2602-ter].
  3. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-septies600-septies.1600-septies.2602-ter609-decies734-bis].
  4. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600-septies600-septies.1600-septies.2].
  6. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA