La delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro non trasferisce completamente in capo al delegato la posizione di garanzia di ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 7564.2020, depositata il 26 febbraio 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto affrontando il tema della sicurezza sul lavoro ha chiarito l’estensione del perimetro della posizione di garanzia dei componenti del consiglio di amministrazione e la portata del trasferimento degli obblighi e della responsabilità tramite l’istituto della delega di funzioni.
L’imputazione ed i giudizi di merito.
Nel caso di specie il Tribunale di Taranto condannava gli imputati, datori di lavoro e dirigenti della società proprietaria dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, per i reati di omicidio colposo (per aver cagionato la morte dei lavoratori per esposizione a sostanze tossiche) e di omessa adozione di cautele dirette ad evitare l’esposizione ad amianto dei lavoratori di cui all’art 437 c.p., aggravato dal disastro colposo ex art. 434 c.p.
La Corte di appello di Lecce nel riformare parzialmente la pronuncia di primo grado, confermava le condanne di alcuni imputati, ne assolveva altri e dichiarava di non doversi procedere per il reato punito dall’art. 437 c.p. estinto causa l’intervenuta prescrizione.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
Avverso la predetta sentenza resa dalla Corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale, deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione di legge e la mancanza di motivazione della sentenza di appello censurandone la parte che aveva escluso la posizione di garanzia di un imputato tratto a giudizio perché componente l’organo gestorio collegiale.
I Giudici di legittimità, nell’accogliere il motivo di ricorso interposto dalla parte pubblica, fanno luce sul delicato tema della posizione di garanzia relativamente all’espletamento degli obblighi prescritti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e sui rapporti tra il ricorso all’istituto della delega di funzioni e gli obblighi comunque gravanti a titolo originario sui componenti del consiglio di amministrazione o sugli amministratori delegati delle società.
Si segnalano i seguenti passaggi tratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento, chiarificatori del tema oggetto di discussione:
<In primo luogo la sentenza è viziata per erronea applicazione della legge penale, in quanto la posizione di garanzia di tale imputato è stata esclusa in considerazione dell’asserita assenza di una delega nei suoi confronti, avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, prescindendo dall’orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (da ultimo, Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017 ud. – dep. 20/02/2017, Rv. 269133 – 01).
Difatti, in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e, cioè, con i vertici dell’azienda stessa, ovvero col presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Rv. 231076), con la conseguenza che “gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione” (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, Rv. 238958).
Peraltro, la delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono, comunque, essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega – così, in una fattispecie relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri, Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. – dep. 14/01/2003, Rv. 226999 – 01, che ha ritenuto che, pur a fronte dell’esistenza di amministratori muniti di delega per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell’attività produttiva, gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda, il cui radicale mutamento – per l’onerosità e la portata degli interventi necessari – sarebbe stato indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).
Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364
In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA