E’ responsabile di omicidio colposo il cardiologo imprudente che sottopone ad intervento di angioplastica coronarica il paziente non candidabile all’intervento per ragioni anatomiche.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 7551.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nell’esame di un caso di omicidio colposo ascritto ad un cardiologo, si esprime in merito alla responsabilità colposa del medico in questo caso declinata sotto il profilo della colpa commissiva.
Il caso clinico, l’imputazione ed il doppio grado di giudizio.
Nel caso di specie, al cardiologo emodinamista è stato contestato il reato di omicidio colposo, per aver effettuato un intervento di angioplastica coronarica su due vasi del paziente, senza aver previamente tentato la via della terapia farmacologica, come opportuno in caso di patologia coronarica, ed in spregio della situazione anatomica del paziente non favorevole al tipo di intervento effettuato.
La Corte di appello di Milano, riformava parzialmente la sentenza emessa dai Giudici di primo grado limitatamente alla pena irrogata, e confermava nel reato la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione e la questione di diritto.
La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, lamentando in particolare la mancanza di motivazione in ordine all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta dall’imputato per far valere le tesi espresse dai consulenti tecnici di parte, secondo i quali, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, avevano ritenuto che l’intervento di angioplastica effettuato dal medico con giudizio ex ante era conforme a quanto prescritto dalle linee guida.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il motivo di ricorso, chiariscono gli elementi fattuali in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto il medico imputato rimproverabile, in ragione della sussistenza di profili di responsabilità colposa e la correttezza dell’iter logico – giuridico seguito dai giudizi di merito, scevro da vizi di legittimità.
Di seguito si segnalano i seguenti passaggi tratti dal corredo motivazionale della sentenza resa dal Collegio del diritto: la Corte di appello ha segnalato la persistenza di criticità nella condotta terapeutica del sanitario sotto molteplici profili soprattutto rappresentando la ostinazione del medico nel proseguire, invece di interrompere, una procedura terapeutica a causa delle difficoltà obiettive incontrate durante i reiterati tentativi di posizionamento dello stent sempre sull’asse interventricolare anteriore.., contro ogni logica e prudenza come dovrebbe essere suggerito dalle constatazioni anatomiche circa la tipologia delle lesioni (sentenza impugnata pg.12 con richiamo a valutazione del consulente di parte civile).
Parimenti generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata appare il ricorso in relazione al secondo grave profilo di colpa ascritto al sanitario, concernente l’operato del [omissis]nelle manovre terapeutiche volte a vincere le resistenze delle placche per l’inserimento di stent coronarico, e cioè di avere proseguito con il trattamento di angioplastica, da cui era derivata dapprima la dissezione per perforazione del vaso in trattamento e infine la massiva rottura a pieno canale della parete vascolare, a seguito dell’impiego di strumento (rotoblator) che operava su parete vascolare progressivamente indebolita dai trattamenti eseguiti.
A tale proposito il giudice distrettuale, alla stregua delle valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, ha adeguatamente rappresentato con motivazione corretta sotto il profilo logico –giuridico, né validamente contrastata nel motivo di ricorso, che il medico emodinamista, nel corso del trattamento, si era trovato di fronte a ostacoli e a bivi terapeutici che, mancando l’urgenza del trattamento, ben avrebbero potuto essere ponderati, affrontati e risolti previo consulto di altri sanitari e, in ogni caso, con l’opzione chirurgica (peraltro sempre possibile nel nosocomio di eccellenza ove era stato trattato il paziente), come peraltro era avvenuto allorquando la situazione era ormai compromessa>.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA