E’ sempre reato il mancato pagamento delle accise sui carburanti importati se il quantitativo supera la soglia di punibilità di 100 Kg.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 8339.2020, depositata il 02 marzo 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e trasmessa all’Ufficio del Massimario per la relativa annotazione del principio di diritto con la quale, la Suprema Corte, si è pronunciata sulla rilevanza penale del mancato pagamento delle accise che riguarda i carburanti ad eccezione di quelli utilizzati per gli usi usi esenti previsti dalla legge.

Il capo di imputazione ed il giudizio di merito.

La Procura della Repubblica di Bologna contestava agli imputati, tratti a giudizio in concorso tra loro i reati previsti e puniti dagli artt. 110 cod. pen., 62, comma 2, lett. a) e 61, comma 4, in relazione agli artt. 40 e 49, comma 1, d.lgs., n. 504 del 1995, per aver importato dall’Ungheria un liquido risultante dalla somma di tagli di idrocarburi e olio vegetale, pari a 56.000 litri, senza il pagamento delle accise.

Il fatto storico veniva pacificamente accertato nel corso dell’istruttoria dibattimentale; tuttavia,  il Tribunale di Bologna chiamato a giudicare sulla imputazione sopra indicata giungeva all’epilogo assolutorio con la formula perché il fatto non sussiste in favore dei giudicabili avendo ritenuto carente la prova che gli oli lubrificanti fossero “destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione”, come richiesto dall’art. 62, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995 per l’integrazione del reato.

Il ricorso per cassazione del PM, la decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.

Contro la sentenza assolutoria il PM interponeva ricorso per cassazione per saltum denunciando vizio di legge della decisione assunta dal primo Giudice il quale, pur in presenza della accertata sussistenza del fatto materiale, non ne aveva tratto le dovute conseguenze in termini di affermazione della penale responsabilità degli imputati

La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l’impugnazione della pubblica accusa e nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata ha affermato il seguente principio di diritto:

salvo il caso di usi esenti, gli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione sono sottoposti all’imposizione sul consumo, mentre, se sono destinati alla combustione o alla carburazione, soggiacciono al pagamento dell’accisa e, in entrambi in casi, il mancato pagamento dell’imposta è punito ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, sempre che, con riferimento agli usi diversi dalla combustione o carburazione, la quantità sottratta all’imposta non sia inferiore 100 chilogrammi

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA