Risponde di falsità materiale ed ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico l’infermiere della clinica privata che attesti il falso nelle cartelle infermieristiche.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 9393.2020, depositata il 10 marzo 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di falsità materiale ed ideologica commessa da personale paramedico, enuncia il principio di diritto secondo il quale anche l’attività svolta dall’infermiere in servizio presso strutture sanitarie private ha rilievo e natura pubblicistica.

L’imputazione ed i giudizi di merito.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale condannava due infermieri (uno quale autore materiale del fatto e l’altro per concorso morale quale istigatore) in servizio presso la clinica privata per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 476 e 479 cod. pen., per aver i medesimi attestato falsamente nelle cartelle infermieristiche i valori della diuresi e delle verifiche posturali eseguite sui pazienti.

Il ricorso in cassazione ed il principio di diritto

Contro la decisione della Corte territoriale, interponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati.

Particolare interesse riveste il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti contestano l’erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito qualificato i prevenuti come soggetti investiti di funzioni pubblicistiche ex art. 357 cod. pen.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, chiariscono che agli operatori sanitari si riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura privatistica delle cliniche non convenzionate con il sistema sanitario nazionale e che la redazione della cartella infermieristica costituisce attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale.

Di seguito si riportano i più significativi passaggi tratti dal compendio motivazionale della decisione resa dalla Suprema Corte:

l’incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui compila la cartella infermieristica o le schede che la compongono – atti pubblici destinati a confluire nella cartella clinica, per quanto si dirà – esercita poteri certificativi connessi alla sua attività, che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria. Peraltro, la disposizione dell’art. 493 cod. pen. non dilata l’area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell’esercizio di una pubblica funzione), ma equipara quelli redatti dagli incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.

La cartella infermieristica e le schede che la compongono, contiene la registrazione dei dati, dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte, e l’insieme dei documenti di pertinenza infermieristica in relazione ad un determinato paziente, contribuendo ad assicurare il piano di assistenza personalizzato dello stesso. La cartella infermieristica e le schede che di essa fanno parte è componente integrante della cartella clinica, in quanto completa la documentazione sanitaria del paziente e andrà ricongiunta con l’archiviazione, ad essa. Costituendo, dunque, parte integrante della cartella clinica ne condivide la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata (Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009 Rv. 244907), con riferimento alla sua provenienza e ai fatti da questi attestati come avvenuti in presenza dell’autore.

 Le false attestazioni circa i valori della diuresi e delle verifiche posturali dei pazienti apposte nelle schede infermieristiche oggetto di contestazione devono dunque ritenersi ideologicamente false, ai sensi degli artt. 476-479 c.p.>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

 

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. V, 24/05/2019, n.28052

Integra il delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell’esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all’esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell’atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell’atto).

Cassazione penale sez. V, 20/05/2019, n.33498

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico con carattere fidefaciente e non quello di falso in certificato, la condotta del sanitario che, senza avere proceduto ad alcuna verifica sulle condizioni di salute di una persona, attesti l’esistenza o la permanenza di una patologia in realtà inesistente.

Cassazione penale sez. V, 07/03/2019, n.14681

Il timbro e la firma del medico sulle ricette relative alla prescrizione di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario Nazionale svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato dello stesso, di talché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico previsto dagli artt. 479 e 482 c.p. l’utilizzo di ricette intestate ad altro medico recanti il timbro di questi e la firma illeggibile del medico utilizzatore, non essendo invocabile l’innocuità del falso in relazione all’asserita inidoneità a trarre in inganno i pazienti che ben conoscono il proprio medico.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2012, n.49759

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di un comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio).

Cassazione penale sez. VI, 01/12/2010, n.12401

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA