ART. 217 L. Fallimentare– BANCAROTTA SEMPLICE
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
La fattispecie: la norma sanziona le condotte di natura colposa offensive dell’integrità patrimoniale dell’impresa poste in essere dall’imprenditore dichiarato fallito.
Anche in questa ipotesi è possibile distinguere fra l’ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale (comma 1) e documentale (comma 2). Anche tale fattispecie è prevista nella sua forma c.d. impropria dell’art. 224.
Soggetti attivi del reato sono l’imprenditore commerciale dichiarato fallito; i soci illimitatamente responsabili di s.n.c o s.a.s. dichiarate fallite, relativamente al loro patrimonio. Rispondono delle medesime pene, per le medesime condotte, gli amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società dichiarate fallite (c.d. bancarotta impropria art. 224, comma 1) e l’institore dell’imprenditore individuale dichiarato fallito (art. 227).
Elemento soggettivo: dolo o colpa.
Momento di consumazione: trattandosi di reato di pericolo, il delitto si consuma nel momento in cui viene posta in essere una delle condotte tipizzate.
Sanzione: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale monocratico.
Prescrizione: 6 anni.
Bancarotta semplice patrimoniale:
Elemento materiale: il reato di bancarotta semplice patrimoniale prevede varie fattispecie alternative:
(i). effettuazione di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla condizione economica del fallito (condotta corrispondente a quella di dissipazione prevista dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale).
(ii) consumazione di una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (condotta assimilabile corrispondente a quella di dissipazione prevista dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale).
(iii) compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento.
(iv) causazione dell’aggravamento del dissesto per mancata richiesta di fallimento o per altra grave colpa.
(v) inadempimento di obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
Elemento soggettivo: dolo o colpa; secondo parte della dottrina è sufficiente la colpa solo con riferimento alle condotte di cui ai nn. 1,2,4.
Bancarotta semplice documentale:
Elemento materiale: la fattispecie di bancarotta semplice documentale è integrabile, alternativamente dalle condotte di omessa, irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa.
Elemento soggettivo: dolo o colpa.
La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta semplice patrimoniale e documentale:
Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.44097
In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 l. fall., nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.
Cassazione penale sez. V, 30/05/2019, n.27634
In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 l. fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna che aveva concentrato l’attenzione sul debito tributario e sui costi operativi accresciutisi per effetto della mancata richiesta di fallimento, senza considerare la progressiva riduzione delle perdite, il modesto utile e il sensibile risparmio dei costi per interessi bancari, risultanti dai bilanci depositati negli anni oggetto della contestazione).
Cassazione penale sez. V, 26/03/2019, n.21747
In tema di bancarotta semplice ex l. fall., art. 217, comma 1, n. 4), la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore – anche di fatto – della società è punibile se dovuta a colpa grave, la quale può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, bensì in concreto da una provata e consapevole omissione.
Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.26613
È configurabile il reato di bancarotta semplice e non quello di bancarotta fraudolenta in capo all’amministratore della società se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e potrebbero essere solo il risultato di trascuratezza e non della volontà di rendere non ricostruibile il patrimonio e il movimento di affari. Inoltre, senza la prova della coscienza del danno ai creditori e delle conseguenze della condotta non può ipotizzarsi la fattispecie più grave della bancarotta fraudolenta. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso dell’amministratrice e legale rappresentante di una Srl, condannata in appello per bancarotta fraudolenta documentale, per non aver consentito di ricostruire il patrimonio e il movimento di affari, compilando li libro assemblee senza rispettare l’ordine cronologico, aggiornando il libro bilancio solo parzialmente e il libro giornale in maniera confusa.
Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.20514
In tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.
Cassazione penale sez. V, 19/10/2018, n.53210
La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.
Cassazione penale sez. V, 02/10/2018, n.2900
La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, l. fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
Cassazione penale , sez. V , 01/10/2018 , n. 53193
In tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nel reato di bancarotta semplice l’illeicità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo della condotta ricomprende tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi anche se non obbligatori.
Cassazione penale sez. V 28/05/2018 n. 39009
In tema di bancarotta semplice documentale, l’ art. 217 l. fall . si applica anche al liquidatore della società che abbia omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, oppure abbia provveduto in maniera irregolare o incompleta alla tenuta delle predette.
Cassazione penale sez. V 12/03/2018 n. 18108
Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione.
Cassazione penale sez. V 03/05/2017 n. 33878
In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice.
Cassazione penale sez. V 03/05/2017 n. 33878
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell’imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.
Cassazione penale sez. V 26/04/2017 n. 37910
Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell’amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l’intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento).
Cassazione penale sez. V 28/02/2017 n. 14846
Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dall’art. 220 l. fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), l. fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, comma 2, l. fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Cassazione penale sez. V 25/11/2016 n. 5461
L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell’art. 2214 c.c., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai “mastrini” delle spese di cassa – che rappresentano l’andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione – irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA