Art. 220 L. fallimentare – DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI E ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

 

La fattispecie: la norma censura le false dichiarazioni del fallito circa i propri creditori, dichiarando l’esistenza di creditori inesistenti o omettendone la dichiarazione nell’apposito elenco ovvero omettendo di dichiarare l’esistenza di altri beni nell’inventario. È sanzionata altresì l’inosservanza dell’obbligo di depositare bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell’elenco dei creditori entro 3 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 16, comma 1 n. 3.

Elemento soggettivo: dolo generico nell’ipotesi di cui al comma 1; colpa nel caso di cui al comma 2.

Momento di consumazione: momento della dichiarazione di creditori inesistenti o dell’omessa indicazione di beni nell’apposito elenco nominativo.

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 18 mesi; reclusione fino ad 1 anno nel caso di fatto colposo.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico.

Prescrizione: 6 anni.

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte del fallito:

 

Cassazione penale sez. V, 01/07/2019, n.37190

In tema di reati fallimentari, la fattispecie di cui agli artt. 49 e 220 l. fall. è un reato proprio che può essere commesso solo da chi, già dichiarato fallito, non si presenti a fornire informazioni o chiarimenti a seguito di una previa convocazione degli organi fallimentari. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nel caso di mancata comparizione del soggetto poi dichiarato fallito alle udienze prefallimentari).

Cassazione penale sez. V, 15/05/2019, n.32867

In tema di reati fallimentari, la comunicazione dovuta al curatore da parte dell’imprenditore fallito o dell’amministratore del cambiamento di residenza o di domicilio non può essere surrogata dall’elezione di domicilio effettuata presso il difensore e dal contatto allacciato da quest’ultimo, invece del fallito, con gli organi della procedura, in quanto la finalità dell’art. 49 l. fall. è quella di assicurare la reperibilità personale del fallito perché questi possa rendere informazioni o chiarimenti funzionali alla gestione della procedura. (In motivazione, la Corte ha sottolineato il carattere eccezionale della previsione dell’art. 49, comma 3, l. fall. che consente al giudice, soltanto in caso di legittimo impedimento o per altro giustificato motivo, di autorizzare la comparizione del fallito per mezzo di un mandatario).

 

Cassazione penale sez. V, 16/10/2018, n.54516

In tema di reati fallimentari, l’art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanzionando la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 legge fall., prevede due autonomi reati, dei quali solo il primo, integrato dall’omesso deposito delle scritture contabili, è assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre l’ulteriore reato di inosservanza dell’obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura concorre con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di condotte distinte e lesive di interessi diversi, in quanto l’art. 49 legge fall. tutela l’interesse all’acquisizione di conoscenze di carattere generale e non meramente documentale.

Cassazione penale sez. V, 13/02/2018, n.16744

In tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico.

 

Cassazione penale sez. V, 28/02/2017, n.14846

Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento, previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3 l. fall., concorre con il reato di bancarotta semplice documentale, consistito nell’avere omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, trattandosi di fatti di reato aventi oggetto materiale diverso. Il secondo assorbe il primo quando si tratti di inosservanza dell’obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute.

 

Cassazione penale , sez. V , 13/01/2015 , n. 25154

In tema di reati fallimentari, è sufficientemente motivato il decreto di comparizione del fallito qualora la convocazione sia preordinata a richiedere chiarimenti in dipendenza del mancato deposito delle scritture contabili, con la conseguenza che qualora il fallito non vi ottemperi sussiste il reato di cui all’art. 220 l.fall. in relazione all’art. 49, comma secondo, l. fall.

 

Cassazione penale , sez. V , 17/02/2011 , n. 13550

La previsione di cui all’art. 217 l.fall., che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé – come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte di riferimento – anche la previsione di cui agli art. 220 e 16, n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA