Art. 232 L. fallimentare – DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO CON IL FALLITO

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.

 

La fattispecie: la norma, al fine di rafforzare ulteriormente le tutele dei creditori, garantisce un regolare svolgimento della procedura concorsuale,  sanzionando, al primo comma, le condotte di simulazione fraudolenta del credito. Ai commi secondo e terzo, invece, sono sanzionate le condotte di ricettazione fallimentare e prefallimentare, reato che si perfeziona solo in caso di assenza di un preventivo accordo fra l’extraneus e il fallito.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Momento di consumazione: il delitto si consuma al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo nell’ipotesi di cui al comma 1; al momento della realizzazione di una delle condotte di cui al comma 3 nn. 1, 2.

Sanzione: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 51 ad € 516 nell’ipotesi di cui al comma 1; pena ridotta della metà nel caso di cui al comma 2; reclusione da 1 a 5 anni nelle ipotesi di cui al comma 3 nn. 1, 2; aumento della pena nel caso di cui all’ultimo comma.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico.

Prescrizione: 6 anni.

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito:

 

Cassazione penale sez. V, 27/03/2018, n.27165

Ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 232, comma 1, legge fall., è necessaria la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 93, legge fall. e che sia altresì corredata dalla documentazione giustificativa del credito vantato, idonea a perfezionare l’inganno, mentre rimane penalmente irrilevante la mera presentazione di una domanda di insinuazione contenente una semplice “dichiarazione”, sprovvista di qualsivoglia documentazione del credito preteso.

 

Cassazione penale sez. V, 18/07/2017, n.43101

La circostanza aggravante di cui all’art. 232, comma 4, legge fall., relativa alla c.d. ricettazione prefallimentare, è applicabile anche all’imprenditore che eserciti un’attività commerciale in forma collettiva o societaria e, ai fini della sua integrazione, rileva non ciascuna singola condotta naturalistica di ricezione delle merci o dei beni dell’imprenditore in dissesto, bensì il disegno complessivo entro cui tali condotte si inseriscono, in funzione di un collegamento ideativo-esecutivo finalizzato a realizzare un’unitaria operazione distrattiva.

 

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA