Art. 233 L. fallimentare – Mercato di voto
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del fallito.
La fattispecie: la norma sanziona le condotte atte a falsare o turbare le operazioni di voto dei creditori ponendosi a tutela dei creditori dell’impresa, nell’ambito della procedura del concordato preventivo, contro il rischio che la volontà della maggioranza all’interno del comitato dei creditori possa essere “corrotta” da fattori estranei alla proposta del debitore.
Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (stipulazione di vantaggi a proprio favore per dare il voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori).
Momento di consumazione: momento della stipulazione di vantaggi in cambio di voti.
Sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore ad € 103.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: tribunale monocratico.
Prescrizione: 6 anni.
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA