Art. 234 Legge fallimentare – ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La fattispecie: la norma sanziona l’esercizio di attività commerciale in violazione del provvedimento giudiziario di inabilitazione quale pena accessoria alla pena principale conseguente a condanna penale.
Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esercitare un’impresa commerciale nonostante lo stato di inabilitazione.
Momento di consumazione: momento di inizio dell’esercizio dell’impresa commerciale
Sanzione: reclusione fino a 2 anni e multa non inferiore ad € 103.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale collegiale:
Prescrizione: 6 anni.
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA