Art. 234 Legge fallimentare – ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE

Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

 

La fattispecie: la norma sanziona l’esercizio di attività commerciale in violazione del provvedimento giudiziario di inabilitazione quale pena accessoria alla pena principale conseguente a condanna penale. 

Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esercitare un’impresa commerciale nonostante lo stato di inabilitazione.

Momento di consumazione: momento di inizio dell’esercizio dell’impresa commerciale 

Sanzione: reclusione fino a 2 anni e multa non inferiore ad € 103.  

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale collegiale: 

Prescrizione: 6 anni.

 

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA