Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
La fattispecie: La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi.
Elemento soggettivo: Dolo specifico ( fine di trarre profitto per sé o per altri).
Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.
Sanzione: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale monocratico
Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.
La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione penale sez. II, 18/09/2019, n.46652
Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 493-ter, comma 1, prima parte, c.p. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l’autore della contraffazione, quando proceda anche all’utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall’art. 493-ter, comma 1, c.p.).
Cassazione penale sez. II, 25/06/2019, n.38837
Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, attualmente sanzionato dall’art. 493-ter c.p., l’effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall’agente fraudolentemente con il sistema telematico, a nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso. Infatti, l’espressione di ‘indebito utilizzo’, che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l’uso non autorizzato dei codici personali.
Cassazione penale sez. II, 22/02/2019, n.17453
Anche l’uso di una carta di credito da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all’art. 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197 (ora art. 493-ter c.p.), in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come “longa manus” o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto. (Fattispecie in cui l’agente, che conosceva gli estremi della carta di credito della persona offesa in ragione di un precedente utilizzo per conto di quest’ultima, acquistava un biglietto aereo destinato esclusivamente a sé stesso).
Cassazione penale sez. V, 11/12/2018, n.5692
L’indebita utilizzazione ai fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter c.p.), indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA