Art. 612 ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

La fattispecie: La fattispecie incriminatrice è posta a presidio del bene giuridico della libertà morale e di autodeterminazione. La norma penale punisce due tipologie di condotte: invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, di carattere privato, dopo averli realizzati o sottratti; invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione degli stessi dopo averli ricevuti o comunque acquisiti. L’utilizzo di strumenti informatici o telematici costituisce circostanza aggravante.

Elemento soggettivo: co. 1: dolo generico (coscienza e volontà di inviare, consegnare, cedere, pubblicare, diffondere tale materiale senza il consenso della persona offesa); co. 2: dolo specifico (fine di recare nocumento alla persona offesa).

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 5.000 ad € 15.000 nelle ipotesi di cui ai co. 1, 2; aumento della pena di un terzo nel caso di cui al co. 3; aumento della pena da un terzo alla metà nelle ipotesi di cui al co. 4.

Procedibilità: a querela della persona offesa; d’ufficio se ricorrono le ipotesi di cui al co. 4, ovvero se il reato è commesso con altro procedibile d’ufficio.

Competenza: Tribunale monocratico 

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA