Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

 

La fattispecie: La norma penale mira a tutelare il bene giuridico della riservatezza informatica e sanziona condotte prodromiche a quella ex art. 615 quinquies c.p., quali l’acquisizione, la produzione, la riproduzione, l’importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

Elemento soggettivo: Dolo specifico (fine di danneggiare illecitamente il sistema informatico o telematico; favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento)

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione fino a 2 anni e multa fino ad € 10.329. 

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico 

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità

 

Cassazione penale , sez. V , 16/04/2018 , n. 40470         

Va annullata la sentenza di merito che, nella condotta di chi si era abusivamente procurato un congegno elettronico atto ad alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute, aveva ravvisato gli estremi del reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, senza aver compiutamente spiegato le ragioni per le quali la macchina cambiamonete sia qualificabile come sistema informatico e senza aver fornito un’adeguata motivazione circa l’idoneità del congegno trovato in possesso dell’imputato ad alterare il funzionamento di detta macchina.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA