Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

 

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

 

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

 

La fattispecie: Il bene giuridico protetto dalla norma penale è l’inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra più soggetti. La fattispecie individua tre tipi di condotte: l’intercettazione in maniera fraudolenta, l’impedimento, l’interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche).

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 4 anni nell’ipotesi base di cui al co. 1; reclusione da 1 a 5 anni nelle ipotesi di cui al co. 3.

Procedibilità: co. 1, 2 : a querela di parte; co. 4: d’ufficio.

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:     

 

Cassazione penale sez. VI, 31/03/2016, n.18713

Nel reato previsto dall’art. 617 quater cod. pen., il privato che assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni mediante un sistema informatico o telematico, in quanto persona offesa dal reato, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Cassazione penale, sez. V, 18/12/2015,  n. 4059      

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l’attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un’ipotesi di progressione criminosa.

 Cassazione penale, sez. V, 30/01/2015,  n. 29091

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617 quater, comma primo, seconda parte), non è necessario l’uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell’art. 617 quater, comma primo, cod. pen., che tutela la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l’illecita intromissione dei soggetti agenti, mentre l’art. 617, quater, comma primo, seconda parte, tutela la libertà delle comunicazioni, che può essere impedita con qualsiasi mezzo diretto o indiretto, anche non fraudolento.

Cassazione penale, sez. V, 19/05/2005,  n. 4011

La previsione di cui all’art. 617-quater comma 2 c.p. – nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 1 – non richiede quale presupposto del reato l’intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall’art. 617-quater comma 1), in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette “chiuse”, destinate a rimanere segrete, delle quali l’agente sia comunque venuto a conoscenza.

 Cassazione penale, sez. V, 14/10/2003,  n. 44361

Sussiste concorso tra i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche quando l’accesso abusivo al sistema informatico da parte di un commerciante, titolare del terminale per la lettura delle carte di credito, sia reso possibile dalla fornitura di carte contraffatte ad opera di altro soggetto, il quale svolge ruolo di istigatore e dunque di concorrente morale.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA