Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

 

La fattispecie: La norma penale è posta a presidio del bene giuridico dell’inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra più soggetti e sanziona l’installazione di apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, condotta prodromica a quella di cui all’art. 617 quater.

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di installare tale tipo di apparecchiature).

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente installa le apparecchiature. 

Sanzione: reclusione da 1 a 4 anni; reclusione da 1 a 5 anni nell’ipotesi di cui al co. 2.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. V, 22/11/2019, n.3236

Il reato di “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”, previsto dall’art. 617-quinquies c.p. non è configurabile nel caso di utilizzo del cosiddetto skimmer, ovvero quel particolare apparecchio che, collegato abusivamente agli sportelli bancari automatici, permette di copiare all’insaputa degli utenti i dati contenuti nella banda magnetica di schede bancomat e carte di credito. Ciò in quanto tale apparecchio non è idoneo a riprendere i codici Pin dei clienti.

 

Cassazione penale sez. V, 22/11/2019, n.3236

La installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico, integra il delitto di cui all’art. 617-quinquies c.p.; affinché sussista il reato è necessario accertare l’idoneità dell’apparecchiatura installata a consentire la raccolta o la memorizzazione di dati.

 

Cassazione penale sez. V, 23/04/2018, n.39489

Per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione di misure cautelari (nella specie, ai fini delle condizioni di applicabilità della custodia in carcere), la circostanza aggravante di cui all’art. 617-quinquies, comma 2, c.p. ha natura di circostanza indipendente e, non prevedendo un aumento di pena superiore ad un terzo di quella prevista per il reato base, non rientra tra le circostanze ad effetto speciale, delle quali si deve tener conto, ai sensi dell’art. 278 c.p.p.

 

Cassazione penale , sez. VI , 16/05/2018 , n. 39279

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall’ art.617-bis cod. pen. , si configura solo se l’installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un “jammer telefonico”, ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio.

 

Cassazione penale, sez. V, 01/02/2016, n. 23604

Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.

 

Cassazione penale, sez. V, 12/01/2011, n. 6239

La natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 617 quinquies c.p. non esclude l’ipotesi tentata.

 

Cassazione penale, sez. II, 09/11/2007, n. 45207

Integra il reato di cui all’articolo 617-quinquies c.p. la condotta consistente nell’utilizzare apparecchiature idonee a copiare i codici alfanumerici di accesso degli utenti applicandole ai vari terminali automatici delle banche. Infatti, una tale condotta rientra nella nozione di “intercettazione” presa in considerazione dalla norma incriminatrice, giacché la digitazione del codice di accesso costituisce la prima comunicazione di qualsiasi utente con il sistema informatico, conseguendone che la copiatura abusiva di detti codici rientra nel concetto di intercettazione di comunicazioni telematiche tutelata dalla norma.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA