Art. 617 sexies c.p. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

La fattispecie: La norma penale è volta a proteggere il bene giuridico dell’inviolabilità e della veridicità delle comunicazioni informatiche tra più soggetti. Le condotte incriminate sono tre: falsificazione, alterazione, soppressione totale o parziale del contenuto delle comunicazioni informatiche. 

Elemento soggettivo: Dolo specifico (fine di procurare a sé o altri un vantaggio; arrecare danno ad altri).

Momento di consumazione: momento in cui l’agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 1 a 4 anni; reclusione da 1 a 5 anni nell’ipotesi di cui al co. 2.

Procedibilità: querela della persona offesa; d’ufficio nell’ipotesi di cui al co. 2.

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità

 

Cassazione penale, sez. V, 29/05/2017, n. 39768

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell’oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato “de quo” nel caso della falsificazione della notifica di avvenuta lettura di una e-mail di convocazione per una procedura concorsuale indetta da un ente locale).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA