Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

La fattispecie: La norma penale è posta a presidio del bene giuridico del patrimonio, in relazione a dati e programmi informatici. La fattispecie incrimina condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui).

Momento di consumazione: momento in cui si verifica la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici.

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Procedibilità: a querela della persona offesa

Competenza: Tribunale monocratico 

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. V, 25/03/2019, n.18284

In ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui art. 615-ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635-bis e ss. c.p., nel caso in cui, all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso, consegue l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.

 

Cassazione penale, sez. II, 01/12/2016,  n. 54715

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l’elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

 

Cassazione penale, sez. II, 29/04/2016,  n. 38331

Non commette il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici il lavoratore dipendente che sopprime messaggi di carattere professionale destinati al datore di lavoro, i quali siano stati ricevuti sulla casella di posta elettronica che gli è riservata nell’ambito del sistema informatico aziendale.

 

Cassazione penale, sez. II, 14/12/2011,  n. 9870

L’oggetto materiale del delitto di danneggiamento di sistema informatico è costituito dal complesso di apparecchiature interconnesse o collegate tra loro, in cui una o più di esse effettui il trattamento automatico di dati mediante un programma (nella specie, è stato qualificato sistema informatico il sistema di videosorveglianza di un ufficio giudiziario, composto da apparati di videoregistrazione e da un componente dedicato al trattamento delle immagini e alla loro memorizzazione).

 

Cassazione penale, sez. II, 14/12/2011,  n. 9870

Ai fini dell’integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi.

 

Cassazione penale, sez. V, 18/11/2011, n. 8555

È ravvisabile il reato di cui all’art. 635 bis c.p., in caso di cancellazione di file da un sistema informatico sia quando la cancellazione sia stata provvisoria, mediante lo spostamento dei files nel cestino, sia quando la cancellazione sia stata definitiva, con il successivo svuotamento del cestino, essendo comunque irrilevante che anche in tale ultima evenienza i files cancellati possano essere recuperati, attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell’informatica. Il reato di danneggiamento informatico, infatti, deve ritenersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, che, comunque, non sarebbe reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA