Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

La fattispecie: Bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice è il patrimonio, in relazione a sistemi informatici o telematici altrui. La norma penale mira a punire chi distrugge, danneggia,  rende totalmente o parzialmente inservibili o ostacola il funzionamento di sistemi informatici o telematici, attraverso le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di dati e programmi informatici (le condotte sanzionate dall’art. 635 bis c.p.), ovvero di introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di distruggere, danneggiare, rendere inservibili o ostacolare il funzionamento di sistemi informatici o telematici.

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate. 

Sanzione: reclusione da 1 a 5 anni; aumento della pena nel caso di cui al co. 2.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

  

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. V, 08/01/2020, n.4470            

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 635-quater c.p., per “sistemi informatici o telematici”, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti “hardware”) mediante l’installazione di un “software” contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. (Fattispecie relativa alla distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell’area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un “sistema informatico” di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione).

 

Cassazione penale , sez. II , 14/12/2011 , n. 9870

Ai fini dell’integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA