Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

 

La fattispecie: La norma penale tutela il bene giuridico del patrimonio, in relazione a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie incriminatrice riproduce le condotte sanzionate dall’art. 635 quater, aventi ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di distruggere, danneggiare, rendere inservibili o ostacolare il funzionamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

Momento di consumazione:  momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 1 a 4 anni; reclusione da 3 a 8 anni nell’ipotesi di cui al co. 2; aumento della pena nel caso di cui al co. 3.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: co. 1: 6 anni; co. 2: 8 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

  

Pronunce della giurisprudenza di legittimità

 

Cassazione penale sez. VI, 20/06/2017, n.41767

Le disposizioni introdotte dalla L. n. 48 del 2008, in particolare gli artt. 635 quater e quinquies c.p., disciplinano il danneggiamento, tra l’altro, di “sistemi informatici” purchè siano “altrui”, ad ulteriore chiarimento che non vi è stata alcuna introduzione di una regola di non modificabilità dei propri apparecchi a tutela di presunti interessi superiori della comunità.

 

Cassazione penale sez. VI, 05/07/2012, n.28127

Nonostante talune divergenze interpretative desumibili dalla lettura fatta dalla dottrina della normativa introdotta con la L. n. 48 del 2008 in tema di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, giova ribadire il principio di diritto secondo cui la condotta di danneggiamento, pur nelle sue molteplici eccezioni modali (distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili) riferisce, in ogni caso, l’effetto di tali condotte (danno) non al terminale meccanico del sistema ma esclusivamente al sistema stesso con espressa estensione della punibilità anche in caso di condotta che di questo ne ostacoli gravemente il funzionamento (cfr. art. 635 quinquies c.p., comma 1).
 

Cassazione penale sez. II, 14/12/2011, n.9870

Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico – attribuendo alle predette immagini la data e l’orario e consentendone la scansione in fotogrammi – ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all’oggetto della condotta del reato di cui all’art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA