Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

 

La fattispecie: La norma penale, riproducendo lo schema del reato di truffa, incrimina il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica consistente nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato qualificato.

Soggetto attivo del reato può essere solo colui che presta servizi di certificazione elettronica.

Elemento soggettivo: Dolo specifico (fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri un danno)

Momento di consumazione: momento in cui l’agente realizza la condotta di violazione degli obblighi.

Sanzione: reclusione fino a 3 anni e multa da € 51 ad € 1.032.

Procedibilità: d’ufficio 

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA