Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

La fattispecie: La norma penale configura una fattispecie incriminatrice plurioffensiva, in quanto volta a tutelare diversi beni giuridici: patrimonio, amministrazione della giustizia, ordine economico-finanziario. La disposizione sanziona tre tipi di condotte: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compimento di altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa.

Presupposto per la configurazione del reato è l’esistenza di un altro reato. 

Elemento soggettivo: Dolo generico (coscienza e volontà di sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, o di ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 4 a 12 anni e multa da € 5.000 ad € 25.000.

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale collegiale

Prescrizione: 12 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

Pronunce più significative della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale , sez. II , 09/02/2017 , n. 10060

Il reato di riciclaggio non concorre con quello di frode informatica realizzata attraverso il cd. phishing, ovvero l’invio di mail riportanti il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico con cui il destinatario viene invitato a fornire dati bancari riservati.

 

Cassazione penale sez. II, 08/05/2013, n.40084

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico e consiste nella mera e semplice consapevolezza di sostituire, o trasferire denaro proveniente da delitto non colposo.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA