Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379648-ter649709712].

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62n. 4133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46379649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

 

La fattispecie: La norma penale mira a tutelare il bene giuridico del patrimonio, nonché gli interessi dell’amministrazione della giustizia. Presupposto per la configurazione del reato è l’esistenza di un altro reato. Soggetto attivo può essere chiunque, eccetto l’autore e il soggetto passivo del delitto precedente. La fattispecie è integrata da diversi tipi di condotte, quali l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita, ovvero l’intromissione nelle medesime.

Elemento soggettivo: Dolo specifico ( fine di procurare a sé o ad altri un profitto). 

Momento di consumazione: momento in cui l’agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 ad € 10.329; aumento della pena nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo nel comma 1; reclusione fino a 6 anni e multa fino ad € 516 nel caso di cui al co. 2.

Procedibilità: d’ufficio 

Competenza: Tribunale monocratico

Prescrizione: co. 1 – 8 anni; co. 2 – 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p.

 

Le più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale , sez. fer. , 16/08/2018 , n. 41448

Non può contestarsi il reato di ricettazione a chi acquista sul canale eBay con pagamento trasparente delle monete antiche, semplicemente sostenendo che ha accettato il rischio dell’illecita provenienza del bene. A stabilirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo condannato dai giudici di merito per il reato ex articolo 648 del codice penale , perché aveva acquistato dal noto sito di aste online 138 monete antiche, prive di interesse numismatico e ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini e, dunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Per la Corte nella fattispecie manca l’elemento soggettivo. Difatti, il dolo di ricettazione nella forma eventuale “è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi invece desumere da semplici motivi di sospetto”. D’altra parte, il canale di acquisto lecito e le trasparenti modalità di pagamento, in rapporto alla natura degli oggetti compravenduti, in sé privi di rilievo numismatico, depongono in senso contrario.

 

Cassazione penale sez. II, 01/12/2016, n.54715

Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all’agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).

 

Cassazione penale sez. II, 13/10/2016, n.48017       

In caso di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso – secondo le norme civilistiche – in un paese estero, il reato, tuttavia, deve ritenersi commesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2 c.p., nel territorio dello Stato, se ivi è stata commessa una parte dell’azione (nella specie, l’ordinativo della merce). Di conseguenza, ai fini della procedibilità, non è necessaria, ai sensi dell’art. 9 c.p., né la richiesta del Ministro della Giustizia, né l’istanza o la querela della persona offesa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA