Articolo 236-bis Legge fallimentare – FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
La fattispecie: la norma sanziona le falsità ideologiche commesse dal privato professionista nella formazione degli atti di cui agli articoli indicati nella disposizione ed in particolare, con riferimento a condotte di esposizione di informazioni false o omissione di informazioni rilevanti.
Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esporre informazioni false ovvero di omettere di riferire informazioni rilevanti nelle relazioni ed attestazioni.
Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta tipizzata (esposizione del falso, omissione di informazioni rilevanti).
Sanzione: reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 50.000 ad € 100.000.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale monocratico.
Prescrizione: 6 anni.
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA