Articolo 236-bis Legge fallimentare – FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

 

La fattispecie: la norma sanziona le falsità ideologiche commesse dal privato professionista nella formazione degli atti di cui agli articoli indicati nella disposizione ed in particolare, con riferimento a condotte di esposizione di informazioni false o omissione di informazioni rilevanti.

Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esporre informazioni false ovvero di omettere di riferire informazioni rilevanti nelle relazioni ed attestazioni.

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta tipizzata (esposizione del falso, omissione di informazioni rilevanti).

Sanzione: reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 50.000 ad € 100.000. 

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico.

Prescrizione: 6 anni.

 

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA