IL LAVORATORE
Art. 2 D.lgs. 81/2008 – Definizioni
- Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; [il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ] i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile;] il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 20 D.lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori
- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il lavoratore, oltre ad essere il destinatario della normativa in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, rientra, al pari degli altri sopra menzionati, tra i soggetti titolari di obblighi di garanzia.
Tra i vari obblighi posti in capo al lavoratore dall’art. 20, figura quello generale di prendersi cura della salute e della sicurezza propria e degli altri lavoratori, nella misura della formazione e degli strumenti forniti dal datore di lavoro, nonché obblighi specifici, in particolare il rispetto delle direttive impartite dai garanti della sicurezza; il corretto utilizzo dei mezzi di protezione; la tempestiva segnalazione ai garanti delle deficienze dei mezzi e di ogni altro rischio; obblighi di astensione da comportamenti esulanti dalle rispettive competenze e compromettenti per la salute e sicurezza degli altri lavoratori.
La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in ambito penale e civile:
Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991
Esonero da responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento abnorme del lavoratore.
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871
Il comportamento del lavoratore che si concretizzi in un “rischio eccentrico” esonera da responsabilità penale il garante
In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Cassazione penale sez. IV, 28/11/2018, n.5007
Non è penalmente responsabile il garante, qualora il lavoratore ponga in essere una condotta colposa che attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal primo
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).
Cassazione penale sez. III, 08/11/2018, n.16498
E’ responsabile il lavoratore che ponga in essere una condotta eccezionale o abnorme, nonostante sia stato correttamente informato e formato dal datore di lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. (In motivazione la Corte ha precisato che può essere ritenuta eccezionale o abnorme – e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso – solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone).
Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27102
Procedimento penale e giudizio instaurato dall’INAIL per il rimborso al lavoratore in seguito ad infortunio
In base all’art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell’art. 654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell’INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell’azione di regresso, diversa da quelle considerate dall’art. 74 c.p.p.
Cassazione penale sez. IV, 24/01/2017, n.17163
Si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in materia di sicurezza sul lavoro. Soprattutto nel caso in cui sussiste un concorso colposo del lavoratore infortunato. Ad affermarlo è la Cassazione che ha così respinto il ricorso del pubblico ministero contro l’applicazione della nuova causa di non punibilità a un datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all’interno dello stabilimento produttivo. Per la Corte, l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. non può prescindere dall’analisi del caso concreto.
Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2017, n. 10265
Non si ha corresponsabilità del lavoratore nell’infortunio in caso di omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguano il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all’omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento – già manifestati in precedenza – derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).
Cassazione civile sez. lav., 13/01/2017, n.798
E’ configurabile la responsabilità del lavoratore in caso di sua condotta abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartitegli
In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto.
Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769
Nei casi di malattia professionale tabellata e non tabellata, l’onere della prova grava rispettivamente sul sull’Inail e sul lavoratore
In materia di malattie professionali, l’indagine a cui è chiamato il giudice nell’accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata” in base al Dpr 336/1994. Dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’Inail”. Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. A ricordare questa regola è la Cassazione pronunciandosi su un caso che vedeva contrapposti un lavoratore malato di cancro e l’Inail. Nel caso di specie, la prova del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la malattia professionale lamentata dal lavoratore, esposto a esalazioni di vernici contenenti sostanze “non tabellate”, era a carico del lavoratore.
Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, n. 17917
La colpa del lavoratore non rileva ai fini dell’esclusione della risarcibilità dell’infortunio
La colpa del lavoratore non rileva ai fini dell’esclusione della risarcibilità di un infortunio sul lavoro, poiché l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di «occasione di lavoro» e quindi non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore.
Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, n. 13885
Non può essere risarcito il lavoratore che ponga in essere condotta arbitraria ed esorbitante dalla normale attività lavorativa
In presenza di un rischio che lo stesso lavoratore ha generato con una sua scelta arbitraria che dà luogo a una situazione diversa rispetto a quelle consueta propria dell’attività lavorativa che svolge, egli non potrà pretendere di essere risarcito per l’infortunio subito.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA