IL PREPOSTO
Art. 2 D.lgs. 81/2008 – Definizioni
- Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Art. 19 D.lgs. 81/2008- Obblighi del preposto
- In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Le responsabilità del preposto nell’ambito della tutela della sicurezza sul lavoro sono più circoscritte, in ragione del suo ruolo di esecutore delle direttive impartite dal datore di lavoro e dal dirigente.
I poteri del preposto sono comunque poteri iure proprio, ossia attribuiti a tale soggetto per legge, senza la necessità di ricorrere alla delega di funzioni.
Accanto alla figura del preposto di diritto si affianca quella del preposto di fatto.
Gli obblighi delineati in capo alla figura del preposto consistono nel supervisionare le attività dei lavoratori, verificare il rispetto della normativa di sicurezza e segnalare tempestivamente al datore di lavoro ed al dirigente le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi altro rischio per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione penale sez. IV, 05/10/2018, n.49373
Preposto di fatto titolare di posizione di garanzia
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio. In particolare, ai sensi dell’art. 26 d.lg. n. 81 del 2008, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Cassazione penale sez. IV, 10/10/2017, n.50037
Esercizio di fatto delle funzioni del preposto
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza).
Cassazione penale sez. IV, 06/05/2016, n.24136
E’ generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).
Cassazione penale sez. IV, 24/11/2015, n.4340
La figura del capo cantiere è assimilabile a quella del preposto. Entrambi sono garanti della sicurezza sul lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero quotidianamente all’interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno).
Cassazione penale sez. IV, 17/04/2013, n.24764
Il “sorvegliante di cava”, figura assimilabile al preposto, si qualifica come garante della sicurezza sul lavoro
In tema di prevenzione degli infortuni, il “sorvegliante di cava”, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un “sorvegliante di cava” per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest’ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA