Destinatari della disciplina ed esclusioni

Art. 1 D.lgs. 231/2001 – Soggetti

 

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il testo normativo si apre con l’indicazione dei soggetti destinatari della disciplina, ossia gli enti –termine appositamente scelto dal legislatore per includervi tutti i soggetti collettivi, indifferentemente dotati o privi di personalità giuridica.

La ratio delle esclusioni di cui al comma 3 si rinviene nella necessità di non far gravare sulla collettività il peso delle sanzioni applicabili in caso di realizzazione di illeciti penalmente rilevanti da parte degli enti, nonché di non compromettere l’esercizio di funzioni di rilievo costituzionale.

Quanto alla posizione delle imprese individuali, tra i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, risulta condivisibile quello che ritiene tali soggetti esonerati dalla responsabilità amministrativa degli enti, dal momento che, in caso contrario, si incorrerebbe in una violazione del divieto di bis in idem (poiché la persona fisica titolare dell’impresa, in tal modo, risponderebbe due volte per lo stesso fatto, la prima come autore del reato, la seconda come autore dell’illecito amministrativo dipendente da reato).

 

 

Giurisprudenza di legittimità di riferimento:

 

Cassazione penale sez. VI, 25/07/2017, n.49056

 

La disciplina del d.lgs. 231/2001 si applica anche alle società unipersonali

Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote.

 

Cassazione penale sez. VI, 16/05/2012, n.30085

 

La responsabilità amministrativa degli enti non investe le imprese individuali

La normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi.

 

Cassazione penale sez. II, 26/10/2010, n.234

 

Ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa degli enti non è sufficiente la natura pubblicistica dell’ente, ma è anche necessario che l’ente non svolga attività economiche.

 In materia societaria, una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall’applicazione del d.lgs. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici. Ne consegue che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina in questione dovendo necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo.

 

Cassazione penale sez. II, 09/07/2010, n.28699

 

La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 si applica alle imprese operanti nel settore sanitario, non rientrando queste tra gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 La previsione dell’art. 1, comma 3, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, che esclude dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti quelli che “svolgono funzioni di rilievo costituzionale” mira a preservare dalle misure cautelari e dalle sanzioni applicabili ai sensi della richiamata disciplina gli enti rispetto ai quali tale applicazione sortirebbe l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali. Ciò che deve escludersi con riguardo a mere attività di impresa, pur operanti nel settore sanitario (nella specie, trattavasi di un ospedale interregionale che operava in forma di società per azioni “mista”, partecipato al 51% da capitale pubblico), non potendosi confondere il valore, di spessore costituzionale, della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione. Del resto diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione secondo cui, per l’esonero dalla responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001, basterebbe la mera rilevanza costituzionale di uno dei “valori” più o meno coinvolti nella funzione dell’ente: conclusione che porterebbe, in modo aberrante, a escludere dalla portata applicativa della disciplina “de qua” un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico ecc., per il solo fatto che si tratta di enti che si occupano di “valori” di rango costituzionale, pur non svolgendo “funzioni” costituzionali.

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA