Le sanzioni

Art. 9 D.lgs. 231/2001 – Sanzioni amministrative.

 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

  1. a) la sanzione pecuniaria;
  2. b) le sanzioni interdittive;
  3. c) la confisca;
  4. d) la pubblicazione della sentenza.

 

Le sanzioni interdittive sono:

  1. a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Art. 10 D.lgs. 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

 

Art. 13 D.lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive.

 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  2. b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive  hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1.

L’apparato punitivo previsto dal d.lgs. 231/2001 si caratterizza per la funzionalizzazione special-preventiva delle sanzioni.

Accanto alla sanzione pecuniaria, applicabile sempre in caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo, si affiancano le sanzioni interdittive, applicabili solo ove espressamente prescritte dal legislatore, nonché le sanzioni accessorie quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

 

Pronunce della giurisprudenza di riferimento sulle sanzioni:

 

Cassazione penale sez. V, 16/07/2019, n.38115                                   

 

In caso di confisca del profitto dei reati dovrebbe operare la diminuzione della sanzione pecuniaria.

In caso di confisca del profitto dei reati dovrebbe operare la diminuzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) d.lg. n. 231 del 2001, prevista per il caso di condotte riparatorie dell’ente, posto che non può parlarsi di condotta riparatoria con riferimento all’ipotesi di esecuzione della misura ablatoria disposta dall’autorità giudiziaria.

 

Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343.

 

Lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica: obbligatorietà delle sanzioni interdittive.

 In tema di responsabilità amministrativa degli enti, laddove si verta in ipotesi di commissione del reato presupposto di lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), le sanzioni interdittive previste dal comma 3 dell’art. 25 septies d.lg.8 giugno 2001 n. 231 devono essere applicate obbligatoriamente.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA