Reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

La responsabilità dell’ente è subordinata alla commissione di specifici reati indicati agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001.

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis 1 – Delitti contro l’industria e il commercio

Art. 25 ter – Reati societari

Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 sexies – Abusi di mercato

Art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonche’ autoriciclaggio

Art. 25 nonies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 terdecies – Razzismo e xenofobia

Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra responsabilità amministrativa dell’Ente e responsabilità penale personale:

Cassazione penale sez. VI, 11/12/2019, n.1676

 

Applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di uno dei reati di cui all’art. 322-ter c.p. può essere indifferentemente disposto, oltre che nei confronti dell’ente responsabile dell’illecito amministrativo, anche nei confronti delle persone fisiche che lo hanno commesso, con l’unico limite che il vincolo non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Cassazione penale sez. III, 01/10/2019, n.1432

 

La richiesta di rinvio a giudizio dell’ente, quale atto di contestazione dell’illecito, interrompe la prescrizione.

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4.

Cassazione penale sez. II, 10/09/2019, n.41082

 

L’estinzione non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione dell’illecito

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato.

              

Cassazione penale sez. V, 16/07/2019, n.38115

 

Il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica.

 In tema di responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica, ma la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione giudiziale, dovendo il giudice procedere a una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

 

Cassazione penale sez. III, 10/07/2019, n.1420

 

Differenze tra responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa dell’ente: agli enti non è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

 In tema di responsabilità degli enti, non è ammissibile la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale, che espressamente prevede l’istituto estintivo in relazione a un fatto-reato commesso dalla persona fisica, e quella amministrativa dell’ente che trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, non già l’intera sua concretizzazione, essendo volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente per fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

 

Cassazione penale sez. II, 19/10/2018, n.52470

 

La prescrizione del reato presupposto intervenuta dopo la contestazione dell’illecito all’ente non ne determina l’estinzione.

 In tema di responsabilità da reato degli enti, l’intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all’ente dell’illecito non ne determina l’estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l’azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica.

 

Cassazione penale sez. VI, 25/09/2018, n.54640

 

La diversa qualificazione dell’autore del reato presupposto non determina immutazione dell’imputazione.

 Nel procedimento a carico dell’ente per omessa adozione e attuazione di un sistema cautelare idoneo alla prevenzione dei reati, la mutata qualificazione in sentenza dell’autore del reato presupposto come sottoposto all’altrui direzione e vigilanza, in luogo dell’attribuzione del ruolo di soggetto apicale originariamente ipotizzata nell’imputazione, non costituisce un’immutazione del fatto contestato, integrante motivo di nullità, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

 

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.38363

 

Autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica: non è necessario il definitivo accertamento della responsabilità individuale per affermare quella dell’ente.

 In tema di responsabilità da reato degli enti, l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall’art. 8, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell’ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 567 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che, nella specie, il giudice fosse tenuto a valutare, a favore dell’ente, atti difensivi prodotti in favore degli imputati).

 

Cassazione penale sez. IV, 18/04/2018, n.22468

 

Autonomia della responsabilità penale individuale rispetto alla responsabilità amministrativa dell’ente: la declaratoria di prescrizione del reato presupposto non preclude l’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente.

 In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

 

Cassazione penale sez. II, 28/03/2018, n.23896

 

Reato in contratto: differenziazione tra profitto confiscabile e profitto non confiscabile.

Sussiste l’esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi nell’illecito (profitto non confiscabile) e il vantaggio economico deve essere concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente.

 

Cassazione penale sez. III, 09/11/2017, n.6742

 

Responsabilità dell’ente dipendente da reato ambientale: sequestro preventivo di azienda e nomina dell’amministratore giudiziario.

 ln materia di responsabilità degli enti dipendente da reato, in caso di sequestro preventivo di azienda per violazione della disciplina dettata dal Dlgs 231/2001, la nomina dell’amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l’esercizio della attività. Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso presentato da due Srl che si erano opposte al decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni aziendali del valore di quasi 3 milioni di euro nell’ambito di un procedimento per reati ambientali. Per la Corte la ratio dell’obbligatorietà della nomina è quella di “evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria”.

 

Cassazione penale sez. VI, 22/06/2017, n.41768

 

Responsabilità amministrativa degli enti: è competente il giudice chiamato a conoscere del reato presupposto.

 Ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente a oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente “appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”, di guisa che la competenza del giudice penale in riferimento alla, responsabilità degli enti è una competenza “derivata”, senza alcun adattamento, da quella per il reato presupposto, il quale è imputabile esclusivamente alle persone fisiche. Per l’effetto, poiché nell’ambito della disciplina della competenza rientra anche quella relativa alla connessione, la competenza, nel processo a carico dell’ente, può essere determinata anche per connessione rispetto a un reato addebitato esclusivamente a persone fisiche, quando queste sono imputate anche per ulteriori reati, i quali costituiscono il presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente.

 

Cassazione penale sez. VI, 28/04/2017, n.35219                                                                  

 

Inefficacia delle attività svolte dal rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto.

 In tema di responsabilità da reato degli enti, la nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto, in violazione del divieto previsto dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, comporta l’inefficacia di tutte le attività svolte dal rappresentante legale incompatibile all’interno del procedimento che riguarda l’ente.

 

Cassazione penale sez. VI, 19/04/2016, n.20098

 

Contestazione dell’illecito: interruzione della prescrizione e sospensione fino alla pronuncia che definisce il giudizio.

 Ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lg. n. 231/2001, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe il corso della prescrizione sospendendolo fino alla pronuncia che definisce il giudizio.

 

Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.12653

 

In caso di più società coinvolte nella commissione del reato presupposto si devono distinguere i relativi profitti ai fini della confisca.

 Laddove la condotta illecita riconducibile ad uno dei reati presupposto di cui al d.lg. n. 231/2001, sia stata posta in essere da un soggetto che ricopre la posizione di organo apicale di due diversi enti facendone conseguire un interesse o vantaggio, la misura della confisca di cui all’art. 19 deve essere determinata distinguendo il profitto conseguito da ciascuna delle società coinvolte.

 

Cassazione penale sez. VI, 14/07/2015, n.33226

 

Responsabilità degli enti: costituisce profitto del reato solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato.

 In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto somme di denaro considerate profitto derivante dal reato di corruzione e quantificate facendo riferimento non già al vantaggio consistito nella realizzazione di un impianto di energia alternativa illecitamente autorizzato per effetto dell’accordo corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a seguito della erogazione di energia elettrica in base alla convenzione successivamente stipulata con l’ente gestore. (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA