Soggetti sottoposti all‘altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente

Art.7 D.lgs. 231/2001 – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente.

  1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
  2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
  4. L’efficace attuazione del modello richiede:
  5. a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
  6. b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

L’art. 7 individua i criteri soggettivi di imputazione dei reati presupposto commessi dai sottoposti.

In particolare il comma 2 prevede una presunzione a favore dell’ente, stabilendo che l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è esclusa in caso di adozione ed efficace attuazione da parte dell’ente, prima della realizzazione del fatto penalmente rilevante, di modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio reato.

A differenza dell’articolo precedente, pertanto, grava sull’accusa l’onere di provare l’inadeguatezza dei modelli organizzativi per poter muovere rimprovero all’ente per colpa organizzativa.

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità sull’art.7):

 

Cassazione penale sez. VI, 25/09/2018, n.54640

 

Al fine di affermare la responsabilità dell’ente occorre provare che il fatto sia stato propiziato dall’inosservanza del dovere di direzione e vigilanza.

 Nel procedimento a carico dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, laddove sia contestata la mancata adozione e attuazione di modelli organizzativi, i presupposti normativi della responsabilità dell’ente per fatto del soggetto sottoposto all’altrui direzione e vigilanza differiscono da quelli della responsabilità per fatto del soggetto apicale solo allorché sia dimostrata l’adozione di misure cautelari idonee a prevenire i reati dei sottoposti, ancorché non formalizzati in un modello, dovendosi, in tal caso, provare (al fine di affermare la responsabilità dell’ente) che il fatto sia stato propiziato dall’inosservanza del dovere di direzione e vigilanza.

 

Cassazione penale sez. VI, 25/09/2018, n.54640

 

Reato commesso dai sottoposti: differente onere della prova.

Nel procedimento a carico dell’ente ai sensi del d.lg. n. 231/2001, laddove sia contestata la mancata adozione e attuazione di modelli organizzativi, i presupposti normativi della responsabilità dell’ente per fatto del soggetto sottoposto all’altrui direzione e vigilanza differiscono da quelli della responsabilità per fatto del soggetto apicale solo allorché sia dimostrata l’adozione di misure cautelari idonee a prevenire i reati dei sottoposti, ancorché non formalizzati in un modello, dovendosi, in tal caso, provare (al fine di affermare la responsabilità dell’ente) che il fatto sia stato propiziato dall’inosservanza del dovere di direzione e vigilanza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA