Reati tributari, prescrizione e confisca: viola il principio del contraddittorio la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello dichiara estinto il reato e revoca la confisca disposta in primo grado senza assicurare il contraddittorio alla parte pubblica
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 10376.2020, depositata il 20 marzo 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di omesso versamento di IVA con reato estinto perché prescritto nelle more tra la sentenza di condanna inflitta in primo grado e la prima udienza fissata innanzi la Corte territoriale, ha ritenuto nulla la sentenza predibattimentale con cui la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione del reato tributario e disposto la revoca della confisca disposta nel primo grado di giudizio senza assicurare il contraddittorio tra le parti processuali.
L’iter processuale
Nel caso di specie, la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per il delitto di omesso versamento dell’IVA, dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e disponeva la restituzione delle cose sequestrate, revocando di fatto la confisca disposta in primo grado.
Avverso la pronuncia di secondo grado, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona interponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente invero la sentenza impugnata risultava afflitta da nullità assoluta ed insanabile, in ragione della violazione del principio del contraddittorio tra le parti.
Il principio di diritto
I Giudici di legittimità ritengono fondato il motivo di ricorso ed annullano la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per la celebrazione del giudizio, in ragione del riconoscimento della violazione del contradditorio tra le parti.
La Corte territoriale, invero, nel pronunciare de plano sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione del reato e nel revocare la confisca disposta in primo grado, aveva impedito alla parte pubblica di esprimere le proprie ragioni sulla persistenza della confisca in sede di udienza dibattimentale nel giudizio di secondo grado.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione resa dal Collegio del diritto:
<Nell’ipotesi di sentenza di appello pronunciata “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, cit. Rv. 269810)>.
<Tuttavia, come è noto, tale principio trova una espressa deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza predibattimentale con cui dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni. In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 2017, Agaci, Rv. 270047-01).
Allo stesso modo deve ritenersi per il caso, come quello in esame, in cui la sentenza predibattimentale di appello, per sé sempre affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato revocando, di fatto, la confisca disposta in primo grado mediante la restituzione delle cose che erano state sequestrate in vista dell’emanazione del provvedimento ablativo.
È infatti evidente che, in tal caso, la parte pubblica ha diritto all’instaurazione del contraddittorio attraverso il normale svolgimento dell’udienza dibattimentale, per poter chiedere, a condizioni esatte, la conferma delle disposizioni patrimoniali, pur in presenza di una causa estintiva del reato.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, se ha infatti affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 – 01), ha tuttavia chiarito che, invece, anche nel caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’articolo 240, comma secondo, n. 1 del codice penale, la confisca del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, cit., Rv. 264435 – 01)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. un., 27/04/2017, n.28954
Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p.
Cassazione penale sez. V, 19/12/2016, n.21172
È illegittima la sentenza “predibattimentale” con la quale il giudice di appello dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti.
Cassazione penale sez. un., 26/06/2015, n.31617
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA