Riciclaggio e dichiarazione fraudolenta: per la determinazione del quantum del sequestro è legittima la sommatoria dei profitti derivanti dalla commissione del delitto di riciclaggio e del reato tributario presupposto
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 10649.2020, depositata il 25 marzo 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando in sede cautelare reale una ipotesi di concorso dei reati di riciclaggio e dichiarazione fiscale fraudolenta, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione del quantum del sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, è legittimo il provvedimento ablatorio che somma il profitto del delitto di riciclaggio e quello derivante dalle somme provento del reato presupposto (dichiarazione fraudolenta).
I reati contestati e la fase cautelare reale.
Nel caso di specie, agli indagati erano venivano contestati provvisoriamente i reati di riciclaggio e di dichiarazione fraudolenta, per aver reimpiegato le somme provenienti dal delitto fiscale presupposto.
Le difese degli indagati proponevano appello dinanzi al Tribunale della Libertà di Asti avverso il provvedimento con il quale il GIP in sede, respingeva la richiesta di riduzione del valore del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti dei beni nella disponibilità dei giudicabili.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il gravame, disponendo la restituzione di parte dei beni immobili conferiti nel Trust.
Il ricorso ex art. 325 c.p.p. ed il principio di diritto.
Contro l’ordinanza resa dal Tribunale Cautelare, la difesa dell’indagata raggoiunta dall’incolpazione provvisoria per il solo reato contro il patrimonio, interponeva ricorso per cassazione, deducendo che il profitto confiscabile per il delitto di riciclaggio dovesse corrispondere al vantaggio economico conseguito e non all’intero valore del profitto tratto dal reato presupposto.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, statuiscono il principio di diritto secondo cui, laddove esistano duplici profitti confiscabili, è legittimo disporre la sommatoria dei medesimi ai fini del sequestro pe equivalente.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione della Suprema Corte:
<Invero, non dubita il Collegio sul fatto che la confisca per equivalente abbia ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729 ); né può dubitarsi del fatto che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083).
Tuttavia, dal provvedimento impugnato emerge con chiarezza che il profitto dei reati presupposto (le dichiarazioni fraudolente) deve individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato [omissis] ha sottratto all’Erario e distratto dalle imprese [omissis] srl e [omissis] srl in favore della moglie [omissis]; e che, il profitto del riciclaggio a quest’ultima ascritto, consiste invece in quanto alla stessa derivato dall’impiego delle somme predette nelle proprie attività economiche.
Evidente è dunque il profilo dell’esistenza di duplici profitti confiscabili e, dunque, della piena legittimità della sommatoria operata dal TDL>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. II, 30/04/2019, n.37590
La confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l’autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa).
Cassazione penale sez. fer., 01/08/2019, n.37120
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto.
Cassazione penale sez. II, 20/09/2016, n.50982
La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell’applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall’attività illecita. (Fattispecie di riciclaggio di quattro ciclomotori in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione che, nel disporre la confisca per equivalente, si era limitata a considerare il valore commerciale di tali beni, senza tener conto della circostanza che questi ultimi erano stati tutti restituiti ai proprietari).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA