Integra il reato di truffa a mezzo internet la condotta di vendita on line se l’azione ingannatoria del venditore è accompagnata dal dolo iniziale dell’agente
Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 9938.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di truffa commessa mediante internet, delinea gli elementi costituivi e perimetro punitivo della fattispecie prevista e punita dall’art 640 codice penale quando l’azione dell’agente si realizza sul mercato immateriale della rete.
Il reato contestato e l’iter processuale
Nel caso di specie, all’imputata veniva contestato il reato di truffa, per aver proposto la vendita di beni ad un prezzo più basso rispetto a quanto inizialmente offerto, aver incassato il prezzo del contratto per poi essersi resa irreperibile attraverso il blocco dell’account Facebook dell’acquirente, una volta ottenuto l’accredito del prezzo.
Il Tribunale di Perugia assolveva con formula piena l’imputata dal reato ascrittole.
Il ricorso in cassazione e il principio di diritto
Avverso la predetta sentenza di assoluzione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia interponeva ricorso per cassazione.
I Giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso e nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la celebrazione del giudizio, chiariscono che la condotta posta in essere dalla prevenuta integra l’elemento materiale e l’elemento psicologico del delitto di truffa.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia emessa dalla Suprema Corte.
il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (e, in particolare, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Sez. 2, n. 43660/2016, Rv. 268448 ; Sez. 2, n. 39698/2019, Rv. 277708).
In tale prospettiva, pertanto, anche il prezzo ribassato richiesto da un contraente può integrare un artificio volto a trarre in inganno l’altro contraente, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, la venditrice, dopo avere ricevuto il bonifico, disattivò l’utenza telefonica e bloccò l’account facebook dell’acquirente rendendosi irreperibile; tali elementi , sebbene, di per sé, possono non aver inciso sulla volontà contrattuale della persona offesa, comunque andavano valutati quali elementi sintomatici della sussistenza del dolo iniziale, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere alle modalità di esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta sul web>.
Normativa di riferimento:
Art. 640 c.p. – Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
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Pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa commessa a mezzo internet:
Cassazione penale sez. II, 04/12/2019, n.51551
La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina.
Cassazione penale sez. II, 26/11/2019, n.198
Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p.
Cassazione penale sez. II, 03/10/2019, n.48987
In tema di truffa contrattuale mediante vendita online di un bene, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del prezzo da parte dell’agente. Se si tratta di assegni, il momento rilevante per la consumazione del delitto è dunque quello dell’accredito su conto corrente, non potendo di conseguenza essere convalidato l’arresto in flagranza effettuato nel momento dei successivi prelievi di contante.
Cassazione penale , sez. II , 17/07/2018 , n. 40045
Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online è configurabile l’aggravante della minorata difesa di cui all’ articolo 640, comma 2, numero 2-bis, del Cp , con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’ articolo 61, numero 5, del Cp , abbia approfittato, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.
Cassazione penale , sez. II , 22/06/2017 , n. 42535
La truffa contrattuale è configurabile qualora l’agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che diversamente non presterebbe (fattispecie relativa alla vendita online di una autoradio inesistente).
Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2017 , n. 17937
Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online è configurabile l’aggravante di cui all’articolo 640, comma 2, numero 2-bis, del Cp, con riferimento al luogo del commesso reato, in quanto il luogo fisico di consumazione della truffa (individuabile nel luogo in cui l’agente consegue l’indebito profitto) in tal caso possiede la caratteristica peculiare costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l’acquirente che del prodotto venduto, secondo la prassi tipica di simili transazioni, ha pagato anticipatamente il prezzo. Proprio tale distanza tra il luogo di commissione del reato da parte dell’agente e il luogo dove si trova l’acquirente è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse “de visu”.
Cassazione penale , sez. II , 29/11/2016 , n. 7294
Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che l’ingiusto profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non basta in tal senso la sola fuoriuscita da quella del soggetto passivo. Nel caso di vendita online la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accreditamento su carta di credito.
Cassazione penale , sez. II , 20/10/2016 , n. 48027
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 29/09/2016 , n. 43705
La Corte di cassazione ha affermato che in relazione al reato di truffa commesso attraverso vendite on line, è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA