Bancarotta fraudolenta patrimoniale e contratto di leasing: integra condotta distrattiva la manomissione del bene pervenuto nella disponibilità dell’impresa con pregiudizio per la curatela fallimentare

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 7043.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, esamina il tema del contratto di leasing traslativo e dell’inadempimento degli obblighi restitutori, ritenuto integrante condotta distrattiva sussumibile nel reato fallimentare contestato.

Il reato contestato ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di liquidatore della società dichiarata fallita, era contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione del diritto di riscatto delle forniture informatiche di proprietà della società concedente, detenute dall’imprenditore in forza del contratto di leasing stipulato con la medesima.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna inflitta in primo grado di condanna in punto di penale, rideterminando la durata delle pene accessorie.

Il ricorso per cassazione e il principio di diritto.

Avverso la pronuncia emessa dalla Corte territoriale, la difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione, tra i quali è di interesse per il presente commento quello impingente la natura del contratto di leasing e le vicissitudini del bene oggetto di locazione finanziaria.

La Corte di legittimità, nel rigettare il ricorso, esprime il principio di diritto secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale risulta integrato da qualsiasi manomissione del bene pervenuto all’impresa in forza della stipulazione del contratto di leasing, a nulla rilevando la natura traslativa o di godimento del leasing medesimo.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione della Suprema Corte:

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa o che comporti per quest’ultima un onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 27299201).

Si è, anzi, puntualizzato che, “ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing (traslativo o di godimento) (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 26550901).

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Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 27/09/2019, n.47581

 

Qualsiasi manomissione o distrazione del bene detenuto in leasing dall’imprenditore fallito impedisce un accrescimento della massa attiva fallimentare, determinando una lesione all’interesse della garanzia patrimoniale dei creditori (art 2740 c.c.) e dunque un fatto di bancarotta patrimoniale.

Cassazione penale sez. V, 17/04/2018, n.21933

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di “leasing”, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa o che comporti per quest’ultima un onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente.

Cassazione penale sez. V, 03/10/2016, n.46713

In caso di fallimento, qualunque manomissione da parte dell’utilizzatore tale da impedire l’acquisizione del bene alla massa comporta la distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente (nella specie, il bene distratto era stato acquisito dalla fallita a seguito della stipula di un contratto di locazione finanziaria, poi ceduto ad una partecipata al prezzo del riscatto del bene).

Cassazione penale sez. V, 01/10/2015, n.44898

In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in “leasing”, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di “leasing” (traslativo o di godimento).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA