Occultamento o distruzione di documenti contabili: per configurare il reato basta l’elevato grado di difficoltà nella ricostruire dei redditi e del volume d’affari dell’impresa
Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 9066.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad una contestazione di occultamento o distruzione di documenti contabili, traccia il perimetro punitivo del reato tributario e statuisce il principio di diritto secondo cui per integrare la fattispecie incriminatrice è sufficiente che la Pubblica accusa dia prova dell’elevato grado di difficoltà nella ricostruzione dei redditi o dell volume d’affari dell’impresa.
Il reato contestato ed il doppio grado di merito.
Nel caso di specie, all’imputato erano contestati i delitti di omessa dichiarazione ex art. 5 D.lgs. 74/2000 ed occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000, reati avvinti dal vincolo della continuazione.
La Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palmi, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di omessa dichiarazione rideterminando, per l’effetto, la pena irrogata per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili.
Il ricorso in cassazione e il principio di diritto.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale, la difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Particolare interesse ai fini del presente commento è rivestito dal motivo di ricorso con il quale è stata denunciata l’ erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente, nel caso di specie, il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili.
Secondo la difesa, invero, il reato tributario non risultava configurabile, non essendo ravvisabile l’elemento dell’impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d’affari dell’impresa, in ragione del riscontro da parte della Guardia di finanza di altri documenti che permettevano di risalire al risultato dell’impresa.
I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso (che tra l’altro non risultava dedotto nell’atto di appello), tracciano il perimetro punitivo della fattispecie incriminatrice ex art. 10 D.lgs. 74/2000 dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già sedimentato statuiscono secondo il quale il reato tributario è configurabile a prescindere dalla ricostruire i redditi o il volume d’affari dell’impresa operata ex post dall’indagine fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza
Di seguito si riporta il passaggio più interessante tratto dalla parte motiva della sentenza in commento:
(cfr. Sez. 3 -n. 7051 del 15/01/2019 Rv. 275005 – 01 FERRIGNI; Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007 (dep. 06/02/2008 ) Rv. 238989 – 01 Motta)>.
La norma incriminatrice:
Art. 10 D. lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.7051
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Cassazione penale sez. III, 29/10/2019, n.50350
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Cassazione penale sez. III, 12/03/2019, n.37348
Il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie sussiste anche nell’ipotesi in cui la loro mancata reperibilità, in sede di verifica fiscale, non impedisca la ricostruzione delle pregresse attività economiche del contribuente ma la renda soltanto più difficoltosa.
Cassazione penale sez. III, 12/03/2019, n.37348
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l’attività di verifica fiscale a causa dell’avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (confermata la condanna per il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone solo una parte).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA