Rispondono del delitto di omicidio colposo i medici che hanno omesso di prescrivere l’applicazione del defibrillatore impiantabile al paziente affetto da cardiopatia ischemica e deceduto per aritmia ventricolare

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10168.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso responsabilità medica per omicidio colposo di un paziente, si esprime sul tema della valutazione della prova scientifica applicata alla giurisdizione penale.

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, agli imputati, nella qualità di medici presso le strutture di cardiologia e centro trapianti dell’Istituto ospedaliero, era contestato il reato di omicidio colposo del paziente, per aver omesso, in cooperazione colposa, di prescrivere l’applicazione di un defibrillatore impiantabile (cd. ICD) al paziente affetto da cardiopatia ischemica grave, poi deceduto per aritmia ventricolare.

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di condanna dal locale Tribunale.

Il ricorso per cassazione e la decisione della Suprema Corte

Avverso la pronuncia di secondo grado, le difese dei prevenuti proponevano ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Per il presente commento riveste particolare interesse la deduzione relativa alla carenza ed illogicità dell’argomentazione a sostegno della decisione resa dai Giudici di secondo grado, in adesione alla tesi dell’Accusa, disattendendo quella sostenuta dei consulenti della difesa.

I Giudici di legittimità, nell’annullare la sentenza a fini penali, in ragione dell’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, ha rigettato il ricorso ai fini civili con formazione del giudicato sulle relative statuizioni, riconoscono la validità della motivazione resa dalla Corte territoriale, dalla quale emergono gli elementi fattuali che hanno indotto i Giudici di merito ad accogliere una tesi scientifica piuttosto che l’altra, sulla base delle regole che governano la valutazione della prova scientifica da parte dell’autorità giudiziaria.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza emessa dalla Suprema Corte:

Nel suo insieme, esso è proteso in larga parte alla prospettazione di una tesi alternativa (quella sostenuta dai consulenti della difesa e che, secondo i ricorrenti, sarebbe riscontrata da alcuni elementi oggettivi) e, nella restante parte, a confutare come carente e illogico il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito a sostegno della propria decisione.

In realtà, sia pure in termini alquanto sommari, il percorso argomentativo della Corte di merito (che peraltro fa anche integrale rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado) offre contezza sintetica delle ragioni che hanno indotto il Collegio territoriale a sposare la tesi accusatoria e a respingere la prospettazione degli odierni ricorrenti in relazione agli elementi fondamentali delle loro lagnanze, con particolare riguardo: all’insussistenza di elementi deponenti per la causazione dell’evento in dipendenza di un edema polmonare, sulla scorta delle evidenze sintomatologiche riferite da molteplici fonti di prova orale (deponenti nella quasi totalità per un decesso pressoché istantaneo della persona offesa, per l’assenza di bava alla bocca, per l’esclusione dell’intubazione del paziente) e di quelle conseguenti all’esame autoptico; nonché alla sussistenza di condizioni che avrebbero praticamente imposto l’installazione dell’ICD alla stregua delle linee – guida in relazione alle complessive condizioni del paziente ed anche al livello di FE del paziente rilevato negli anni).

Fatte queste premesse, gli elementi addotti dai ricorrenti a sostegno della tesi alternativa del decesso del [omissis]a causa di un edema polmonare acuto risultano già ben presenti al giudice di primo grado, che a fronte di tali elementi aveva espresso un convincimento diverso, adeguatamente sostenuto sul piano logico – fattuale: quanto alle circostanze riferite dal teste [omissis](a più riprese evocate dagli odierni ricorrenti), esse, benché suggestive, sono contraddette dai rimanenti elementi dichiarativi cui fanno cenno le due sentenze, deponenti per l’assenza di segni evidenti di pregresso disagio del [omissis]prima di accasciarsi e per la perdita immediata di sensi subito dopo, nonché – al momento in cui giunsero i sanitari del 118 [omissis ]e dott. [omissis]- per la constatazione del decesso, essendo risultata smentita la circostanza dell’intubamento; la bava alla bocca è stata visivamente percepita dal solo [omissis], mentre non è stata segnalata da alcun’altra fonte di prova orale né riscontrata sul cadavere […]). Quanto alla presenza della congestione polmonare, essa è stata bensì riscontrata dai consulenti d’accusa, ma non ha impedito loro di pervenire alla conclusione che nello specifico il decesso era dovuto ad altre cause; inoltre, la presenza dell’edema polmonare acuto rilevata a livello istologico è stata giudicata non rilevante nel determinismo eziologico del decesso, atteso che – come chiarito dai consulenti d’accusa – l’edema non era stato riscontrato a livello macroscopico e, quindi, non aveva la portata massiva che avrebbe tipicamente potuto causare la morte del paziente.

Del resto, secondo i giudici di merito, ad escludere l’insorgenza dell’edema quale causa del decesso va pure evidenziato che in sede di autopsia si riscontrava l’assenza di liquidi dalle vie aeree superiori del [omissis ]e dagli orifizi del volto (oltre all’assenza di liquidi sul luogo del decesso), laddove – secondo la letteratura medica citata dai consulenti d’accusa – chi muore per edema polmonare acuto ha la sensazione di “stare letteralmente affogando”.

A fronte di quanto precede, i rimanenti elementi valorizzati dai ricorrenti (le ragioni per le quali il peso polmonare non sarebbe aumentato, le tracce di infiltrazione emorragica compatibili con il massaggio cardiaco ecc.) non appaiono di per sé decisivi o di portata tale da poter ribaltare il corteo probatorio enunciato nelle due sentenze di merito e posto a base della decisione di condanna di primo e di secondo grado.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA