Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: la Suprema Corte fa il punto sugli indici di fraudolenza che devono connotare l’azione illecita dell’agente

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 6780.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, chiarisce il perimetro punitivo del reato fallimentare ed enuncia gli indici di fraudolenza elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dai quali è possibile ricavare la pericolosità per il certo creditorio della condotta distrattiva ed il dolo generico che la deve accompagnae, quali elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

Il reato contestato ed il doppio grado di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di amministratore della società dichiarata fallita, erano contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e causazione del fallimento della società per effetto di operazioni dolose.

La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di condanna resa dai Giudici di primo grado.

Il ricorso per cassazione e il principio di diritto.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale, la difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Maggiore interesse per il presente commento riveste il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l’insussistenza dell’elemento psicologico proprio del reato fallimentare, in ragione dell’espletamento da parte dell’imprenditore delle iniziative necessarie a garantire la continuità aziendale.

I Giudici di legittimità annullano la sentenza impugnata limitatamente al profilo della durata delle pene accessorie e rigettano nel resto il ricorso, validando il ragionamento logico – giuridico svolto della Corte territoriale, ravvisando nella condotta dell’imputato sia la concreta pericolosità del fatto distrattivo, sia la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 27076301).

Ne discende che, rispetto al concreto pericolo rappresentato dall’ingente entità delle risorse sottratte, sono privi di concludenza di rilievi relativi alle cause del dissesto e a diverse condotte tenute dal [omissis].

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

 

Cassazione penale sez. V, 14/06/2019, n.45130

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, incluso soggettivo si configura nella forma del dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la protezione dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, incluso abbastanza la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Cassazione penale sez. V, 23/06/2017, n.38396

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

Cassazione penale sez. V, 26/10/2017, n.8997

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’elemento soggettivo va colto nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. Di qui la definizione di dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, con il proprio comportamento dissipativo o distrattivo, un pericolo di danno per i creditori, non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volontà del fatto distrattivo. Resta comunque escluso che ai fini dell’elemento psicologico del reato la volontà dell’agente debba investire lo stato di insolvenza e il dissesto economico dell’impresa ed è sufficiente la consapevolezza che la condotta distrattiva mette a rischio la garanzia patrimoniale apprestata a favore dei creditori.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA