Delitti contro la fede pubblica ascrivibili all’esercente la professione sanitaria

Nell’ambito dell’attività professionale svolta dal legale nell’interesse dei professionisti sanitari nella quasi totalità dei casi l’attività defensionale viene svolta per l’assistenza nei procedimenti penali relativi ai reati colposi di evento, ossia lesioni colpose (art.590 cod. pen.) ed omicidio colposo (art.589 cod. pen.).

Tuttavia il perimetro della responsabilità penale non si esaurisce nell’alveo dei delitti contro la persona potendo interessare altre fattispecie molte delle quali poste a presidio del bene protetto della fede pubblica.

Di seguito si riportano le ipotesi di reati che con maggiore frequenza possono interessare il medico ed il personale paramedico, dando evidenza alla singola norma incriminatrice corredata dalla più recente e significativa giurisprudenza di legittimità.     

 

Art. 476 cod. pen.  – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

 

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [4911].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [26992700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482490492493].

Pronunce della giurisprudenza di legittimità:

Cassazione penale sez. V, 24/05/2019, n.28052

Commette falsità materiale ex art. 476 c.p. il medico che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico.

Integra il delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell’esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all’esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell’atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell’atto).

 

Cassazione penale sez. V, 13/11/2015, n.12400

 

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta di retrodatazione dei certificati di idoneità dei lavoratori da parte del medico del lavoro.

In tema di concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, essendo irrilevante se un atto materialmente falso sia veridico o meno, e quindi idoneo ad ingannare i terzi. Pertanto la condotta del medico del lavoro che abbia retrodatato di un giorno i certificati di idoneità di alcuni lavoratori, integra soltanto il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. e non anche la falsità ideologica, punita dall’art. 479 c.p. (nello specifico i Giudici di merito avevano erroneamente ravvisato la falsità ideologica nella circostanza che le attestazioni di idoneità avevano giudicato alcuni operai idonei alla mansione lavorativa nella data indicata sui certificati, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo).

 

Cassazione penale sez. V, 15/09/2015, n.44874

 

È responsabile di falso materiale in atto pubblico il medico che alteri il certificato mediante annotazione, ancorché vera, effettuata in un contesto cronologico successivo.

La diagnosi riportata nel referto medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. la condotta del medico che abbia alterato un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.

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Art. 479 cod. pen. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

 

Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [4874931127 c. nav.].

 

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

Risponde del delitto ex art. 479 c.p. il medico che rediga un certificato con false attestazioni.

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. V, 07/03/2019, n.14681

Integra reato di falsità ideologica in atto pubblico l’utilizzo di ricette intestate ad altro medico.

Il timbro e la firma del medico sulle ricette relative alla prescrizione di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario Nazionale svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato dello stesso, di talché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico previsto dagli artt. 479 e 482 c.p. l’utilizzo di ricette intestate ad altro medico recanti il timbro di questi e la firma illeggibile del medico utilizzatore, non essendo invocabile l’innocuità del falso in relazione all’asserita inidoneità a trarre in inganno i pazienti che ben conoscono il proprio medico.

 

Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.8713

 

Risponde di falsità ideologica il medico che rilasci in assenza di visita un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida.

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell’espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Cassazione penale sez. V, 45146/2019

 

È responsabile del reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico il medico che rediga certificato con false attestazioni.

Integra il delitto do falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ., è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. II, 29/05/2014, n.26318

 

Risponde di falsità ideologica in atto pubblico il medico che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche.

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 10/03/2011, n.16368

 

Risponde di falsità ideologica in atto pubblico il medico convenzionato con il S.s.n. che attesti il falso.

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il S.s.n., attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della p.a. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest’ultima poteri certificativi.

 

Cassazione penale sez. VI, 01/12/2010, n.12401

 

Risponde di falsità ideologica il medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata.

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 26/09/2008, n.41394

 

Integra reato di falsità ideologica in atti pubblici la condotta di falsa attestazione in cartella clinica.

La diagnosi d’ingresso che riporta falsamente patologia diversa (ascesso mammario) per consentire che il costo dell’intervento chirurgico (operazione di plastica al seno) venga sostenuto dal S.s.n., concorre alla redazione di documenti falsi. Pertanto, la falsa attestazione in cartella clinica delle motivazioni alla base del ricovero determina la condanna del medico chirurgo per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, di cui all’art. 479 c.p.

 

 Cassazione penale sez. V, 09/03/2005, n.12827

 

Responsabilità ex art. 479 c.p: il medico convenzionato è un pubblico ufficiale ed i relativi prospetti riepilogativi hanno natura di atti pubblici.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora ASL), in quanto il medico convenzionato – concorrendo a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi – è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi – essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate – hanno la natura di atti pubblici.

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Art. 480 cod. pen. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

 

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487, 493].

 

Art. 481 – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

 

 

Pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.20184

Risponde di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative il medico convenzionato con il S.s.n. che rilasci ricette mediche false.

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che rilasci tre ricette mediche false con la prescrizione di farmaci in esenzione totale dal pagamento del ticket risponde dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di truffa ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p.), non venendo meno l’offensività della condotta in ragione del valore venale dei farmaci medesimi.

 

Cassazione penale sez. V, 02/02/2012, n.18687

Risponde di falsità ideologica in certificati il medico di base che rediga un certificato di proroga di prognosi senza aver visitato il paziente.

Nel caso della redazione di un certificato di proroga di prognosi senza aver visitato il paziente, il medico di base risponde del delitto di falsità ideologica commessa in certificati amministrativi, mentre a carico del paziente è configurabile il delitto di uso di atto falso e sono del tutto irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte del paziente.

 

Cassazione penale sez. IV, 06/03/2019, n.20270

 

Risponde ex art. 481 c.p. il medico che falsifichi la sottoscrizione sui fogli di prescrizione interna redatti dall’esercente servizio medico ospedaliero.

Integra il reato di cui all’art. 481 c.p. la falsificazione della sottoscrizione sui c.d. ‘fogli di prescrizione interna’ redatti da chi esercita un servizio medico ospedaliero dopo la visita dei pazienti e contenenti sia le diagnosi che le prescrizioni farmacologiche, atteso che essi, presupponendo un’attività diretta di accertamento da parte di chi li emette, hanno natura certificativa.

 

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