Lesioni colpose (art. 590 cod. pen.)
Tra i reati più comunemente ascritti in capo ai professionisti sanitari (medici e personale paramedico) per i quali è richiesta la difesa tecnica in sede penale nella esperienza professionale dello studio ricorre con notevole frequenza la contestazione del delitto di lesioni colpose (art. 590 codice penale) del quale, di seguito, viene riportata la norma incriminatrice, ed enunciati in sintesi: gli elementi costitutivi del reato, la procedibilità dell’azione penale, l’Autorità giudiziaria competente a conoscere del fatto, il termine di prescrizione, oltre al corredo di una rassegna della più recente e significativa giurisprudenza di legittimità.
Art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Elemento oggettivo: il delitto di lesioni personali colpose rappresenta un reato a forma libera; la condotta può consistere in un comportamento commissivo o, come nella maggior parte dei casi di lesioni colpose commesse da medici, omissivo, che cagioni lesioni alla persona offesa.
Elemento soggettivo: colpa generica (imprudenza, negligenza o imperizia), ovvero colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Momento consumativo: causazione delle lesioni
Prescrizione: 6 anni
Competenza: Tribunale monocratico (Giudice di pace nell’ipotesi di cui all’ultimo comma)
Procedibilità: a querela della persona offesa (art. 336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 590 c.p..
Pronunce della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione penale sez. IV, 08/11/2019, n.5315
Responsabilità medica e ritardo della guarigione.
Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute (fattispecie in tema di responsabilità medica da ritardata diagnosi in relazione alla prospettata configurabilità della medesima dinanzi all’allungamento dei tempi di guarigione).
Cassazione penale sez. IV, 29/03/2019, n.17491
Non risponde di lesioni colpose il medico che non disponga dei poteri impeditivi degli eventi lesivi.
In tema di reati colposi, l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. (Fattispecie in tema di lesioni conseguenti alla mancata tempestiva esecuzione di parto cesareo, in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna di medico ostetrico che, allontanatasi dal nosocomio in una situazione che si presentava non patologica, e permanendo in turno di reperibilità, era stata informata dalla collega di turno ospedaliero delle difficoltà insorte nel corso del parto naturale, avendo i giudici di merito omesso di valutare se l’imputata fosse concretamente in grado di influenzare il corso degli eventi).
Cassazione penale sez. IV, 21/03/2019, n.28102
Termine per proporre la querela per il delitto di lesioni colpose commesse dal sanitario
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da responsabilità del sanitario inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta bensì da quello, eventualmente successivo, in cui il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (ciò che nella specie era avvenuto allorquando la persona offesa si era sottoposta a un accertamento specialistico medico-legale). E comunque una eventuale situazione di incertezza in punto di tempestività della querela deve, essere considerata in favore del querelante, poiché il decorso del termine di cui all’articolo 124 del Cp importa decadenza e le decadenze vanno accertate secondo criteri rigorosi, non potendo ritenersi intervenute in base a semplici supposizioni, prive di adeguato supporto probatorio.
Cassazione penale sez. IV, 05/10/2018, n.47801
Risponde di lesioni colpose ai danni del feto il ginecologo, subentrato al collega nel turno del reparto ospedaliero, che ometta di informarsi dello stato di salute del paziente
In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un ginecologo per il reato di lesioni colpose ai danni di un feto, ritenendo irrilevante la tesi difensiva secondo la quale l’imputato era stato informato dello stato di sofferenza del feto solo a danno compiuto, essendosi accertato che i primi segnali di sofferenza erano emersi in epoca successiva all’inizio del turno ed egli aveva omesso di informarsi dello stato di salute dei pazienti).
Cassazione penale sez. III, 01/03/2017, n.39497
Assistenza notturna post operatoria e giudizio controfattuale.
Non può essere condannata per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. l’infermiera addetta all’assistenza notturna post operatoria di un paziente che, pur avendo ricevuto numerose richieste di soccorso dallo stesso, abbia omesso di avvisare il personale medico di guardia, al fine di consentire di accertare l’esistenza di un’emorragia in corso, in assenza del necessario giudizio controfattuale indicato come necessario per accertare la configurabilità dell’ineludibile relazione causale tra tale condotta e le conseguenze patite dal paziente medesimo (nello specifico la Suprema Corte ha rilevato come l’istruttoria dibattimentale non avesse consentito di accertare se la complicanza patita dal paziente, che aveva in seguito reso necessario un secondo intervento chirurgico, fosse conclamata e reversibile, nonché se la struttura sanitaria sarebbe stata in grado, nel periodo notturno, di eseguire gli esami diagnostici disposti la mattina successiva).
Cassazione penale sez. V, 24/11/2015, n.16678
Configurabilità del reato di lesioni colpose in caso di intervento chirurgico produttivo lesioni gravi e permanenti al paziente
In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora il chirurgo esegua un intervento da cui derivino lesioni gravi e permanenti al paziente, in presenza di un consenso prestato sulla base di un’informazione non adeguata a comprenderne il rischio (nella specie, le conseguenze invalidanti) ovvero a consentire la valutazione di scelte terapeutiche alternative), non è configurabile il reato doloso di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona offesa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che permane la possibilità di configurare il reato di lesioni colpose, qualora ne ricorrano i presupposti).
Cassazione penale sez. IV, 13/06/2014, n.30469
Lesioni colpose e giudizio controfattuale
Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.
Cassazione penale sez. IV, 18/06/2013, n.43988
Lesioni colpose e rimproverabilità del chirurgo
In tema di colpa professionale, per l’affermazione della responsabilità penale del singolo sanitario operante in équipe chirurgica, è necessario non solo accertare la valenza con-causale del suo concreto comportamento attivo o omissivo al verificarsi dell’evento ma anche la rimproverabilità di tale comportamento sul piano soggettivo. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un medico specialista che si era occupato della fase preparatoria di un intervento chirurgico e del post operatorio per lesioni occorse alla persona offesa, non avendo il giudice di merito accertato se egli avesse avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l’attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi).
Cassazione penale sez. IV, 21/02/2012, n.10864
Risponde di lesioni colpose il medico che ometta di sottoporre la paziente a radioterapia, nonostante l’esito dell’esame istologico segnalasse un tumore
Nel reato omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento necessita di essere vagliato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica (e non solo statistica); il reato si configura solo se l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravate commesso nell’esercizio dell’attività medica un medico che, nonostante all’esito del referto istologico successivo ad un intervento subito da una paziente fosse stato segnalato un tumore, aveva comunque dimesso la donna con una diagnosi generica e senza indicare l’opportunità di sottoporre la paziente a radioterapia. La complessiva condotta di tipo omissivo aveva portato alla necessità di intervenire nuovamente in modo chirurgico e di sottoporre finalmente la paziente alla radioterapia. A detta della Corte, nel caso in esame, i giudici di merito non si erano soffermati sul mero dato statistico ma avevano approfondito la vicenda anche dal punto di vista scientifico, convincendosi che una differente opzione terapeutica avrebbe quantomeno ritardano l’insorgere della recidiva, causa di un nuovo intervento chirurgico).
Cassazione penale sez. fer., 08/09/2011, n.46761
Risponde di lesioni colpose il medico di pronto soccorso che erri diagnosi per aver omesso di visitare il paziente
In tema di responsabilità medica, risponde del reato di lesioni personali colpose il medico di pronto soccorso che, senza visitare il paziente e senza compiere gli opportuni accertamenti, erri diagnosi e si limiti a prescrivere una terapia farmacologica inidonea ad impedire l’aggravamento della patologia in atto, curabile mediante l’adozione di diverse scelte terapeutiche.
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