Integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria le iniziative economiche astrattamente legittime ma dolosamente pregiudizievoli per il ceto creditorio

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza 8845.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, chiarisce il perimetro punitivo del reato fallimentare e statuisce il principio di diritto secondo il quale il delitto risulta integrato anche da iniziative economiche in sé legittime, ma poste dolosamente in essere dall’agente in danno dei creditori della fallita.

Il reato contestato ed il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie, agli imputati, in concorso fra loro, era contestato il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale per distrazione dei beni della società dai medesimi gestita e per causazione dolosa del fallimento dell’impresa.

La Corte di appello di Trento assolveva i giudicabili da una delle condotte loro ascritte, confermando per il resto la sentenza di condanna resa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale locale.

Il ricorso per cassazione e la questione di diritto.

Avverso la decisione emessa dai Giudici di secondo grado, le difese dei prevenuti interponevano ricorso per cassazione, articolando plurime deduzioni.

Particolare interesse per il presente commento è rivestito dal motivo di impugnazione relativo alla violazione dell’art. 223 co. 1 e 216 co. 1 n. 1 Legge Fallimentare e vizio di motivazione, per non aver i giudici del merito verificato se le contestate condotte depauperative del patrimonio della società avessero cagionato reale ed effettivo pregiudizio ai creditori della fallita.

La Suprema Corte, nel rigettare la predetta censura riconosce la correttezza dell’iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale che ha qualificato le operazioni negoziali poste in essere dai giudicabili, di trasferimento di beni mobili e immobili e di contratti di appalto della società fallita ad altri enti imprenditoriali riferibili agli imputati medesimi, con pregiudizio delle ragioni dei creditori sociali, come condotte integrative del reato fallimentare.

Di seguito si segnalano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

Correttamente riportata la sedimentata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: «Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un’iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori», tale essendo, ad esempio, la cessione di un ramo di azienda di un’impresa in stato fallimentare, che abbia reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l’attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento (Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943), posto che:« In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, P.M. in proc. Di Febo, Rv. 260486), va preso atto che:

1) i rilievi che si riferiscono al trasferimento del cespite immobiliare dalla [omissis]alla [omissis]sono aspecifici, perché non si confrontano, in maniera critica, con le argomentazioni rassegnate sul punto dalla Corte territoriale, che ha osservato come l’accollo dei debiti della [omissis]non liberatorio, facente parte dell’accordo stipulato con la [omissis], generava un riflesso negativo sulla situazione patrimoniale della cedente, attribuendo alla cessionaria un’azione di regresso, e come l’accollo stesso non riguardasse tutti i creditori della [omissis], ma solo quelli intervenuti nella procedura esecutiva che aveva riguardato il bene immobile pignorato;

2) i rilievi che si riferiscono alla compensazione pattuita quale modalità di modalità di pagamento della cessione di tutta l’attrezzatura della [omissis]alla [omissis]non tengono conto della stigmatizzazione, contenuta nella motivazione della sentenza nel suo complesso considerata, della preordinata spoliazione dell’azienda della [omissis], così da renderla sostanzialmente inoperativa ed incapace di produrre la ricchezza necessaria per soddisfare le pretese creditorie;

3) i rilievi che si riferiscono alla cessione in favore della Mirko Costruzioni dei contratti di appalto stipulati dalla [omissis], oltre che riproduttivi di censure già stimate come generiche dalla Corte territoriale – e come tali originariamente inammissibili – sviluppano argomentazioni meramente congetturali ed esplorative circa la possibile, eventuale, esposizione della [omissis]ad un contenzioso con le società appaltanti in ipotesi di inadempimento delle prestazioni discendenti dai contratti.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 01/04/2015, n.24024

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un’iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori. (Nella specie, l’iniziativa economica era consistita nella cessione di un ramo di azienda di un’impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l’attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento).

Cassazione penale sez. V, 05/06/2014, n.30830

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA