Grava in capo al direttore generale, in quanto destinatario iure proprio dei precetti del D.lgs. 81/2008, l’obbligo di nominare il medico competente alla sorveglianza sanitaria obbligatoria

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza numero 10436.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omessa nomina da parte del direttore generale dell’impresa del medico competente per la sorveglianza sanitaria, si sofferma sui temi della individuazione delle imprese per le quali è imposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria e sulla posizione di garanzia ascrivibile al direttore generale, destinatario del relativo obbligo giuridico al pari del datore di lavoro.

Il reato contestato ed il doppio grado di merito

Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria condannava l’imputato, nella qualità di direttore generale della società, per il reato di cui all’art. 55 comma 5 lett. d), in relazione all’art. 18 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008, per aver omesso di nominare il medico competente alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti.

Il ricorso per cassazione e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Particolare interesse per il presente commento rivestono le deduzioni inerenti al vizio di motivazione in ordine all’integrazione della fattispecie contestata ed alla sussistenza del potere-dovere in capo al giudicabile di nominare il medico competente, con le conseguenti responsabilità anche di ordine penale.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ratifica la prospettazione argomentativa dei Giudici di merito in ordine alla sussistenza nel caso di specie dell’obbligo di nominare il medico competente per lo svolgimento del compito della sorveglianza sanitaria e sull’obbligo gravante sul direttore generale come destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, delle norme poste dal testo unico della sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

          (i) La sorveglianza sanitaria obbligatoria

Rileva, a questo punto, il Collegio che le ipotesi in cui è prevista siffatta sorveglianza sono ampie e numerose, in quanto esse ricorrono sia in funzione, a titolo meramente esemplificativo, della eventuale sottoposizione del lavoratore ad attività comportanti dei rischi professionali (movimentazione manuale di carichi pesanti, sottoposizione a forti rumori o a sensibili vibrazioni), ovvero a determinate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro in ore notturne ovvero con uso di apparecchi videoterminali per oltre 20 ore settimanali), sicché, essendo indubbio che tali condizioni si verifichino per almeno una significativa aliquota di quanti operano presso un’azienda che per tipologia operativa e per grandezza sia equiparabile alla citata[omissis], il semplice riferimento a detta azienda contenuto nella sentenza impugnata vale a dimostrare la ricorrenza rispetto a quella specifica azienda dell’obbligo riscontrato siccome inadempiuto da parte dei agenti verificatori che hanno eseguito gli accertamenti da cui è scaturito il presente procedimento penale. Sotto il descritto profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non può definirsi carente né tantomeno illogica.

(ii) L’estensione della posizione di garanzia del datore di lavoro al direttore generale

Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza in capo a lui stesso del potere e del dovere di provvedere alla nomina in questione, si osserva che – essendo incontestato il fatto che il [omissis]svolgesse le mansioni di Direttore generale presso la più volta citata azienda pubblica dei trasposti di Reggio Calabria – secondo la, ancora di recente confermata, giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplina sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, il Direttore generale di una struttura aziendale è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, egli assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 febbraio 2019, n. 8094; idem Sezione III penale, 17 luglio 2009, n. 29543)>.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.30918

 

La violazione dell’obbligo di nominare il medico competente, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, e sanzionato dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., costituisce un reato permanente e di pericolo astratto per cui la condotta illecita si protrae sino all’adempimento dell’obbligo senza la necessità che ne derivi un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore.

 

Cassazione penale sez. IV, 10/04/2019, n.31863

  

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell’organigramma dell’azienda. (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il “project manager” responsabile di funzione, per quanto non superiore diretto dell’infortunato, è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l’infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell’ambito del reparto, riguardanti l’uso della cesta per le lavorazioni in quota).

 

Cassazione penale sez. IV, 04/04/2019, n.37766

  

In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della posizione di garanzia in capo al dirigente scolastico di un liceo, in relazione alle lesioni subite da un alunno in conseguenza della caduta da un lucernaio presente su un solaio, in quanto, nonostante fosse privo dei poteri di spesa, aveva omesso di segnalare alla Provincia la pericolosità del solaio in questione e di sollecitare i conseguenti, necessari, interventi strutturali).

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA