Bancarotta fraudolenta documentale: il mancato reperimento di scritture contabili risalenti nel tempo non integra il reato fallimentare in mancanza di prova del dolo specifico

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 8429.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di reati fallimentari e tributari, chiarisce il perimetro punitivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, soffermandosi sull’elemento psicologico del reato, declinato nella forma del dolo specifico.

I reati contestati ed il doppio giudizio di merito

La Corte di appello di L’Aquila riformava parzialmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lanciano condannava gli imputati per i reati fallimentari e tributari loro ascritti con riferimento al fallimento della società.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

Avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, la difesa degli imputati interponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione.

In particolare, ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la disamina della doglianza relativa alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Secondo la tesi difensiva, invero, il mancato reperimento di libri sociali risalenti nel tempo (segnatamente, il libro dei verbali di assemblea dei soci ed il primo libro degli inventari), non può costituire elemento idoneo ad integrare la sottrazione intenzionale delle scritture contabili, in ragione dell’impossibilità di configurare in capo ai giudicabili il dolo specifico consistente nel fine di procurarsi un ingiusto vantaggio o nell’arrecare danno ai creditori.

In tal caso, piuttosto, si tratterebbe di mero smarrimento dei libri sociali, dovuto a cause indipendenti dalla volontà degli imputati.

I Giudici di legittimità, nel disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevano il vizio di motivazione della pronuncia di secondo grado in ordine alla sussistenza del dolo specifico con riferimento alla condotta della sottrazione fraudolenta dei libri sociali.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione della Suprema Corte:

, laddove in primo grado l’assoluzione da tale reato è intervenuta solo limitatamente alla sottrazione avente ad oggetto il libro soci.

Orbene, a fronte di uno specifico motivo di appello, volto a contestare la sussistenza del dolo specifico, che, come è noto, rappresenta uno degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestato, con riferimento alla condotta consistente nella sottrazione del libro dei verbali di assemblea dei soci e del primo libro degli inventari, come commesso allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori sociali, la corte territoriale è venuta meno al suo dovere di fornire una puntuale risposta alla doglianza difensiva.

Né, dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, è possibile individuare quali siano state le ragioni che il giudice di secondo grado, anche implicitamente, ha posto a fondamento della sua decisione di non accogliere l’indicato motivo di appello.

Si impone, pertanto, sul punto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio alla corte di appello di Perugia, che provvederà a colmare l’evidenziata carenza motivazionale>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 216 L. fall. – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

 

Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77

 

In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma, 1, numero 2, l. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda – cosiddetta “generale” – si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente, sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico.

 

Cassazione penale sez. V, 04/07/2019, n.37878

 

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l.fall. Tale ragionamento può essere esteso alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l’interpretazione citata.

 

Cassazione penale sez. V, 08/04/2019, n.32001

 

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216 comma 1 n. 2 della Legge fallimentare, prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Pertanto, in caso di contestazione della prima ipotesi, ovvero sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, è necessaria la dimostrazione del dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. A ricordarlo è la Cassazione per la quale, nel caso di specie, il generico riferimento alla impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento di affari è un elemento estraneo alla fattispecie, che invece rientra nel raggio d’azione del dolo generico della seconda ipotesi.

 

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