E’ nulla la sentenza di appello se la bancarotta fraudolenta viene affermata in assenza della prova dei beni distratti all’attivo fallimentare.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10971.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, ripercorre l’orientamento interpretativo in merito all’accertamento da parte del giudice della condotta distrattiva integrante il reato fallimentare, secondo cui occorre verificare che l’eccedenza passiva costituisca la conseguenza della distrazione di determinati beni, dei quali sia nota l’esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit.
Il reato contestato ed il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di amministratore della società fallita, erano contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni della società e bancarotta fraudolenta documentale con riferimento alle relative scritture contabili.
La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto
La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Maggiore interesse per il presente commento riveste il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in merito alla prova dell’attività distrattiva posta in essere dal giudicabile e del dolo.
I Giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso e nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la celebrazione di un nuovo giudizio, ripropongono l’orientamento interpretativo sedimentato in tema di accertamento dei fatti di distrazione che richiede la prova della esistenza di beni nel patrimonio della società, non rinvenuti a seguito della procedura fallimentare.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della Suprema Corte:
Va, infatti, dato seguito all’orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell’esistenza dell’azienda successivamente fallita, in ordine all’avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l’eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l’esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit (Sez. 5, n. 39942 del 01/07/2008, Gualdi e altro, Rv. 241729).
La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.), richiede, dunque, che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all’atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione, posto che, ove essa fosse desunta dall’accertamento del passivo, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento (Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Balncardi, Rv. 231011)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. V, 19/03/2019, n.15789
L’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate — soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore — nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.
Cassazione penale sez. V, 11/03/2019, n.15280
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante exart. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
Cassazione penale sez. V, 10/12/2018, n.6548
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.
Cassazione penale sez. V, 22/09/2015, n.8260
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito, interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
Cassazione penale sez. V, 01/07/2008, n.39942
In tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell’esistenza dell’azienda successivamente fallita, in ordine all’avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l’eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l’esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit.
Cassazione penale sez. V, 24/09/2004, n.42382
In tema di bancarotta per distrazione, in presenza di una imputazione generica, è necessario che il giudice di merito indichi in sentenza i beni che risultano essere stati distratti, non potendo l’elemento materiale del reato essere desunto solo dall’esistenza del passivo, perché, altrimenti, in ogni caso di fallimento, dovrebbe ravvisarsi una bancarotta fraudolenta.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA